Opposizione allo stato passivo bancario: costituzione perfezionata solo con la relata (Cass. civ. Sez. I n. 8894 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle opposizioni allo stato passivo delle liquidazioni coatte amministrative bancarie, disciplinate ratione temporis dall’art. 87, comma 3, T.U.B., la costituzione in giudizio dell’opponente non si perfeziona con il mero deposito del ricorso e dei documenti in cancelleria, ma esige la successiva produzione della copia del ricorso integrata dalla relata di notifica. Il termine di cinque giorni liberi anteriori all’udienza ha natura perentoria, con la conseguenza che l’opposizione si reputa abbandonata. La presunzione opera iuris et de iure, restando irrilevante la tempestiva costituzione dell’opposto. La previsione non contrasta con i principi costituzionali e sovranazionali sul processo, né integra disparità di trattamento rispetto alle altre liquidazioni coatte, rientrando nella discrezionalità del legislatore la disciplina speciale delle procedure bancarie.
Il Fatto
I ricorrenti avevano promosso una causa di risarcimento dei danni subiti per gli illeciti comportamenti di un promotore finanziario di una banca. Sopravvenuta la liquidazione coatta amministrativa dell’istituto e non riconosciuto il loro credito da parte dei commissari, proposero opposizione allo stato passivo, ribadendo la domanda già svolta in sede ordinaria.
Il Tribunale di Milano, dopo avere rilevato d’ufficio la questione e sottoponendola al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., dichiarò inammissibile l’opposizione perché gli opponenti non avevano perfezionato la costituzione con la produzione della copia del ricorso e della relata di notifica nel termine di cinque giorni antecedenti l’udienza di comparizione davanti al giudice relatore. La procedura si difese con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 87 e 88 T.U.B. e degli artt. 165 e 168 c.p.c., sostenendo che la costituzione si sarebbe già perfezionata con l’iscrizione a ruolo e che il deposito della relata sarebbe adempimento accessorio, reso superfluo dalla tempestiva costituzione dei commissari.
La Corte giudica il motivo infondato. La questione rilevante è stabilire se, a scopo di costituzione, basti l’iniziale deposito del ricorso o occorra anche il deposito della copia notificata: l’art. 87, comma 3, T.U.B. fissa un termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell’udienza e commina l’abbandono dell’opposizione. Il testo della norma è incompatibile con la tesi della costituzione anticipata.
Rispetto a una presunzione iuris et de iure riferita all’atteggiamento soggettivo dell’opponente, nessuna rilevanza può attribuirsi al comportamento dell’opposto e alla sua eventuale tempestiva costituzione. Né la previsione, poi venuta meno con il d.lgs. n. 181 del 2015, contrasta con i principi costituzionali: all’opponente era imposto un adempimento agevole, giustificato dalle esigenze di celerità e chiarezza degli stati passivi concorsuali.
La Corte esclude altresì la disparità di trattamento con le altre liquidazioni coatte, già modificate dal d.lgs. n. 5 del 2006: rientra nella discrezionalità legislativa predisporre per le procedure bancarie una disciplina speciale, salva l’incostituzionalità intrinseca della singola norma, nel caso insussistente.
Il secondo motivo, sul regime del rito ordinario e sulla sanabilità dell’irregolarità, è respinto perché la norma speciale impone un adempimento necessariamente successivo al deposito del ricorso. Il terzo, sul principio di conservazione degli atti e sulla qualificazione come insinuazione tardiva, è infondato: non si tratta di rinominare una domanda, ma di trattare come tardiva un’opposizione effettivamente tale, la cui inammissibilità avrebbe inficiato anche la domanda tardiva per il rinvio dell’art. 89 T.U.B. all’art. 87, commi da 2 a 5. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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