Cronotachigrafo disconosciuto non prova da solo lo straordinario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9768 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore, i dischi cronotachigrafi, in originale o in copia fotostatica, non forniscono da soli piena prova dell’effettuazione del lavoro straordinario né della sua entità, ove la controparte ne disconosca la conformità ai fatti registrati, stante la preclusione dell’art. 2712 cod. civ.; la presunzione semplice costituita dalla registrazione contestata deve essere supportata da ulteriori elementi, anche indiziari, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice nell’esercizio dei poteri istruttori. Nel giudizio di legittimità, chi denuncia un vizio di violazione di legge o di motivazione su atti, documenti o prove orali deve trascriverne il contenuto in ricorso e indicarne l’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o di parte, in ossequio agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il licenziamento disciplinare intimato senza previa contestazione scritta dell’addebito è illegittimo, né tale vizio formale può essere sanato dall’accertamento dei comportamenti addebitati.

Il Fatto

La controversia nasce dall’impugnazione di un licenziamento disciplinare e dalla domanda di differenze retributive per lavoro straordinario proposta da un lavoratore dipendente di una società di autotrasporti. Il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto le pretese; la Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato in parte il provvedimento, riconoscendo il diritto alle differenze per lo straordinario e confermando l’illegittimità del recesso, con condanna al pagamento di tre mensilità ai sensi del d.lgs. n. 23 del 2015 e del periodo di preavviso.

La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2697 e 2712 cod. civ., per avere la Corte territoriale fondato l’accoglimento sulle risultanze dei dischi cronotachigrafi lette dal consulente tecnico d’ufficio, nonché il vizio di motivazione inesistente o apparente ex art. 132 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La censura non rispetta il principio di specificità dei motivi di ricorso: la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio e la specifica contestazione di conformità svolta in primo grado, indicando alla Corte gli elementi per reperirli negli atti processuali, così assolvendo il duplice onere previsto dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, quando rilevino atti processuali, documenti o prove orali, la parte deve non solo riprodurne il contenuto, ma anche indicarne l’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o di parte; non basta indicare nell’indice gli allegati fascicoli di merito (Cass. Sez. Un. n. 5698 del 2012; Cass. Sez. Un. n. 22726 del 2011; Cass. n. 10992 del 2020).

Nel merito della questione probatoria, la Corte conferma che i dischi cronotachigrafi disconosciuti non valgono da soli a provare lo straordinario, occorrendo elementi ulteriori, anche presuntivi (Cass. n. 19334 del 2023; Cass. n. 10366 del 2014; Cass. n. 9006 del 2002; Cass. n. 16098 del 2001). Nel caso concreto, tuttavia, la sentenza impugnata ha accertato che la società non ha disconosciuto la conformità delle registrazioni, limitandosi a contestazioni generiche e inconferenti, e che le risultanze del tesserino elettronico distinguevano con esattezza i tempi di viaggio, di sosta lavorativa e di riposo non retribuito.

Anche la censura ex art. 112 cod. proc. civ. è inammissibile, perché riferita a documenti: il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o su uno specifico motivo di appello, inteso come istanza a contenuto concreto formulata in conclusione specifica (Cass. n. 22799 del 2017; Cass. n. 7653 del 2012). La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è poi ravvisabile nella mera diversa valutazione delle prove di parte, ma solo nel giudizio fondato su prove non introdotte dalle parti (Cass. Sez. Un. n. 11892/2016; Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020).

Il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale ha correttamente arrestato l’esame al vizio formale del provvedimento espulsivo, accertando che il licenziamento non era stato preceduto da alcuna contestazione preliminare ex art. 7, secondo comma, legge n. 300 del 1970; tale profilo non può essere sanato dall’accertamento dei comportamenti addebitati (Cass. Sez. Un. n. 4844 e 4846 del 1994). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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