Regolamento di confini e ricorso alle mappe catastali solo in via residuale (Cass. civ. Sez. II n. 9769 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regolamento di confini, base primaria dell’indagine del giudice di merito è l’esame e la valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, che costituiscono la fonte di prova sovrana. Solo la mancanza o l’insufficienza delle indicazioni sul confine desumibili dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, comprese le risultanze delle mappe catastali, che assumono dunque carattere meramente residuale. L’identificazione toponomastica del compendio non è elemento idoneo a prevalere sulla individuazione dei beni operata per mappali e planimetrie richiamati nei titoli. Il vizio di motivazione non è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma solo nei limiti del n. 5 della stessa norma. In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non ne dimostra la diversità.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile costituito da porzione di villetta con accesso mediante un piccolo cancello e un vialetto, promuoveva azione di regolamento di confini davanti al Tribunale di Alessandria nei confronti del proprietario del fondo confinante, chiedendo che cancelletto e vialetto fossero accertati come ricadenti nella propria proprietà, l’apposizione di manufatti di delimitazione e l’inesistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo vicino.

Entrambi i fondi derivavano da decreti di trasferimento emessi dal Tribunale di Genova nell’ambito di una causa di divisione, che richiamavano una relazione peritale del 2008. Il Tribunale, avvalendosi di CTU, accertava che il cancelletto e parte del vialetto ricadevano nel fondo del convenuto. La Corte d’Appello di Torino rigettava il gravame, confermando il ricorso alle mappe catastali. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo — nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e violazione dell’art. 950 cod. civ. — sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte rileva anzitutto l’errata sussunzione nel n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. di un vizio di motivazione, censurabile invece ai sensi del n. 5 della medesima norma.

Nel merito, la Corte d’Appello aveva esaminato la relazione peritale cui rimandavano i decreti di trasferimento e aveva correttamente rilevato che per l’indicazione del compendio acquistato dal ricorrente non era indicato il numero civico, ma solo i mappali, con rinvio alla planimetria e alle fotografie. Il giudice d’appello si era soffermato sull’individuazione dei punti di confine attraverso il confronto tra planimetria di primo impianto e quella realizzata dal CTU in primo grado.

Esclusa la rilevanza dell’identificazione toponomastica ai fini della rilevazione dei confini, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità richiamati nella stessa sentenza: la base primaria dell’indagine è costituita dai titoli d’acquisto, e solo la loro insufficienza giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, comprese le mappe catastali. La Corte richiama sul punto Cass. civ. Sez. II n. 24171 del 2022, Cass. civ. Sez. II n. 37787 del 2021 e Cass. civ. Sez. II n. 15759 del 2020. Le ulteriori doglianze si traducono in un apprezzamento diverso delle prove, inammissibile in sede di legittimità.

Il terzo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile per la presenza della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi d’appello introdotti dopo l’11 settembre 2012. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce e dimostrarne la diversità, ciò che non ha fatto.

Il quarto motivo, relativo alla mancata ammissione di chiarimenti o supplemento di CTU, è anch’esso inammissibile: il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente tutte le richieste istruttorie quando ritiene il processo sufficientemente istruito, e la superfluità dei mezzi non ammessi può desumersi implicitamente dalle argomentazioni della sentenza. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 950 c.c.

Tutte le 51 sentenze sull'art. 950 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *