Rimborso IVA di gruppo solo per l’eccedenza libera e non compensata (Cass. civ. Sez. V n. 15397 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione IVA di gruppo disciplinata dall’art. 73, ultimo comma, d.P.R. n. 633/1972 e dal relativo decreto attuativo, e prima delle modifiche decorrenti dal 2018 introduttive del gruppo IVA, le società controllate non perdono la propria soggettività ai fini fiscali e restano soggetti passivi d’imposta. Il regime dell’IVA di gruppo costituisce una mera procedura liquidatoria e di versamento, nella quale le controllate perdono la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie liquidazioni periodiche. Ne consegue che la capogruppo può chiedere a rimborso esclusivamente l’eccedenza di credito rimasta libera e disponibile, non quella già utilizzata in compensazione infragruppo dalle controllate in sede di liquidazioni periodiche. La compensazione, richiedendo il requisito della reciprocità ai sensi dell’art. 1241 cod. civ., è ammissibile solo per i crediti confluiti nella dichiarazione della controllante e incidenti sull’imposta complessivamente dovuta.
Il Fatto
Una società capogruppo, controllante di due società partecipanti al perimetro della liquidazione IVA di gruppo, impugnava il provvedimento con cui l’amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso dell’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione di gruppo per l’anno d’imposta 2017. Il diniego si fondava sul rilievo che l’eccedenza trasferita dalle controllate e non utilizzata in compensazione infragruppo era di importo inferiore a quello richiesto a rimborso dalla controllante, poiché la maggior parte del credito era già stata impiegata in compensazione dalle partecipanti.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava il ricorso, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava il rigetto. La società contribuente ricorreva quindi per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, che censura la nullità della sentenza per assenza e contraddittorietà della motivazione. Il motivo è giudicato infondato: la sentenza d’appello ha dato atto che il credito IVA esposto nella dichiarazione annuale di gruppo non poteva essere interamente compensato, poiché dalle dichiarazioni periodiche delle società partecipanti risultava che queste avevano già compensato i propri debiti con i crediti maturati. L’eccedenza chiesta a rimborso, pertanto, non era libera e disponibile.
La Corte respinge l’argomento della contraddittorietà: il dato contabile delle eccedenze risultante dalla dichiarazione annuale della controllante era influenzato dall’utilizzo in compensazione infragruppo di gran parte dei crediti apportati dalle partecipanti. L’affermazione dei giudici di appello circa la possibilità di riportare la restante eccedenza nel successivo esercizio, lungi dal rendere contraddittoria la decisione, delinea la cornice normativa dell’art. 30, quarto comma, del d.P.R. n. 633/1972, non applicabile al caso.
Quanto al primo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile nella parte in cui censura l’accertamento in fatto sulla compensazione infragruppo, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non dedotto e comunque precluso dalla doppia decisione conforme di merito. La ricorrente propone una diversa ricostruzione delle modalità di determinazione del credito, sconfinando in questioni di fatto.
Nel merito, la Corte richiama il consolidato orientamento in materia. Il regime dell’IVA di gruppo è una mera procedura liquidatoria: la capogruppo compensa le eccedenze infragruppo e versa l’imposta o computa la differenza a credito, con compensazione orizzontale ammessa solo per il credito emergente dai prospetti annuali della dichiarazione di gruppo. Poiché le controllate non perdono la soggettività fiscale e la compensazione richiede il requisito della reciprocità, sono i saldi periodici trasferiti alla controllante a dover essere disponibili. La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, e il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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