La CTU non supplisce la carenza probatoria sull’invalidità civile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 182 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La consulenza tecnica d’ufficio non è una prova, ma un mezzo istruttorio di valutazione di fatti già acquisiti. Essa non può essere utilizzata per esonerare la parte dall’onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, in applicazione del principio della domanda e di disponibilità delle fonti di prova. Pertanto, nel giudizio di accertamento dello status di invalido civile ai fini dei benefici di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, il ricorso che si limiti a enunciare le patologie senza alcuna alternativa fonte medica o elemento critico idoneo a confutare il verbale della Commissione medica è rigettato per mancato assolvimento dell’onere probatorio. Né la richiesta di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis cod. proc. civ. è proponibile dinanzi alla Corte dei conti, stante il regime processuale disciplinato dal codice di giustizia contabile.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente con mansioni di infermiere presso una struttura sanitaria, proponeva domanda di accertamento dello status di invalido civile per ottenere una percentuale superiore al 74%. La Commissione medica gli aveva riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 46%. Il Tribunale di Foggia, Sezione lavoro, con sentenza declinatoria, aveva negato la propria giurisdizione in favore della Corte dei conti.

Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio dinanzi al giudice contabile, chiedendo la nomina di un consulente tecnico d’ufficio con le forme dell’art. 696-bis cod. proc. civ., per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie e la conseguente condanna alle spese. Si costituiva l’INPS, eccependo l’inammissibilità del ricorso per assenza dei presupposti dell’accertamento tecnico preventivo e, nel merito, l’infondatezza della domanda.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta anzitutto il profilo processuale. La richiesta di procedere ex art. 696-bis cod. proc. civ. non è accoglibile, perché il regime processuale vigente dinanzi alla Corte dei conti è disciplinato dal codice di giustizia contabile, applicabile alla fattispecie. La questione non supera dunque il vaglio di ammissibilità sul piano dello strumento istruttorio invocato.

Nel merito, la Corte rileva che il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio, neppure indiziario, dal quale desumere l’erronea motivazione assunta dalla Commissione medica. Il ricorso si sostanzia in una mera elencazione di fatti e in una sintetica descrizione delle patologie, senza alcun elemento critico né alcuna alternativa fonte medica che possa confutare il contenuto del verbale contestato.

Il giudice sottolinea la distanza tra la percentuale riconosciuta dalla Commissione e quella pretesa dal ricorrente. Tale divario, definito ampio, avrebbe reso vieppiù necessario un valido e motivato compendio probatorio. I documenti prodotti non forniscono alcun elemento medico-legale utile a sostenere la fondatezza della domanda e il conseguente errore di valutazione dell’amministrazione resistente: l’onere probatorio in capo al ricorrente non è affatto assolto.

La Corte richiama il principio per cui la carenza dell’impianto probatorio non può essere compensata tramite consulenza tecnica d’ufficio. La CTU non è una prova vera e propria, ma un mezzo istruttorio e uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti. Come già affermato dalla giurisprudenza contabile, essa non può esonerare la parte dal fornire la prova dei fatti che, in base ai principi che regolano l’onere della prova, deve dimostrare il soggetto che fa valere la pretesa.

Su queste basi la Corte rigetta il ricorso. Le spese sono compensate per la sussistenza di giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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