Riscatto titolo massofisioterapista non vedente solo dopo diploma secondario (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 16 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riscatto oneroso ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, previsto dall’art. 8, lett. B, della legge n. 274/1991, presuppone che il titolo sia stato conseguito dopo il diploma di istruzione secondaria superiore. La sequenza temporale non costituisce un mero dato cronologico, ma integra un requisito di fatto della fattispecie, coerente con la finalita’ di incentivazione della formazione post-secondaria. La questione di legittimita’ costituzionale della norma, prospettata per disparita’ di trattamento tra chi ha seguito la scansione legale e chi ha compiuto il percorso inverso, e’ manifestamente infondata. L’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista, stabilita dall’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, opera ai soli fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, non ai fini previdenziali.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di una azienda sanitaria provinciale con qualifica di massofisioterapista non vedente, ha chiesto all’INPS il riscatto oneroso, ai fini pensionistici, del corso triennale di formazione specifica seguito ai sensi della legge n. 403/1971 e concluso con il conseguimento del diploma. L’INPS ha negato il beneficio rilevando che il titolo di studio secondario in possesso dell’istante era stato conseguito in data successiva al titolo di cui si chiedeva il riscatto.

Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, deducendo l’erroneita’ dell’interpretazione dell’art. 8 della legge n. 274/1991, l’irragionevolezza della prescrizione della sequenza temporale e la natura discriminatoria del diniego rispetto alla condizione di disabilita’.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto dichiarato d’ufficio la carenza di legittimazione passiva degli Uffici di Procura, evocati in giudizio sull’erroneo presupposto che fossero parti necessarie. Nel giudizio pensionistico il pubblico ministero e’ parte solo nell’ipotesi dell’art. 171 cgc, estranea alla fattispecie, mentre la legittimatio ad causam puo’ essere verificata in ogni stato e grado del processo.

Nel merito, la Corte ha delimitato il perimetro normativo richiamando l’art. 8, lett. B, della legge n. 274/1991, che ammette il riscatto dei periodi non inferiori ad un anno corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore. Ha poi richiamato l’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997 e la disciplina di equipollenza del d.m. 27 luglio 2000, che opera ai soli fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

La richiesta di rimessione alla Consulta e’ stata dichiarata ammissibile, in quanto deducibile anche d’ufficio, ma manifestamente infondata. La Corte costituzionale, con la sent. n. 52/2000, ha chiarito che la riscattabilita’ di un periodo di studi presuppone la natura universitaria o post-secondaria del corso, accompagnata dal previo possesso del titolo di scuola secondaria superiore.

La Sezione ha escluso ogni irragionevolezza: la finalita’ della disciplina e’ incentivare la formazione post-secondaria e l’accoglimento dell’opzione ermeneutica dell’appellante la frustrerebbe. Ha richiamato la giurisprudenza contabile (Sez. I/A n. 92/2006; Sez. I/A n. 128/2018) e la diversita’ della disciplina dettata per gli istituti A.F.A.M. dall’art. 1, comma 107, della legge n. 228/2012. Ha infine escluso la discriminazione rispetto alla Direttiva 2000/78/CE e alla Convenzione ONU, essendo il criterio oggettivamente giustificato, e ha dichiarato inammissibili i profili di censura nuovi e generici. L’appello e’ stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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