Ricorso inammissibile per pensione di inabilità senza domanda e collocamento a riposo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 181 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al trattamento pensionistico previsto dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 presuppone che la cessazione dal servizio sia stata determinata da infermità o malattia non dipendente da causa di servizio e che l’interessato versi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il relativo accertamento giudiziale non può prescindere dalla dimostrazione che sia intervenuto il collocamento a riposo per tali cause e che sia stata presentata la relativa domanda di prestazione pensionistica. In difetto di tali presupposti il ricorso è inammissibile, restando preclusa ogni valutazione sul merito sanitario e superflua ogni consulenza tecnica.

Il Fatto

La ricorrente, collaboratrice scolastica con contratto a tempo indeterminato, riferiva di essere stata riconosciuta invalida dalla competente commissione con deficit deambulatorio in soggetto obeso severo poliartrosico, per ipertensione, distiroidismo e anemia. Successivamente otteneva i benefici di cui alla legge n. 104/1992, con verbale della Commissione invalidi civili. Deduceva il peggioramento delle proprie condizioni, con prescrizione della sedia a rotelle e deterioramento dei risultati dei test ADL e IADL.

Presentava quindi domanda di inabilità ai sensi della legge n. 335/1995, ma la Commissione medica di verifica per i dipendenti pubblici dell’INPS la riconosceva non inabile ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio e inabile proficuo al lavoro. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, adiva la Corte dei conti chiedendo l’accertamento dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità e il consequenziale beneficio previdenziale, con richiesta di consulenza tecnica. L’amministrazione previdenziale si costituiva eccependo l’assenza di qualsiasi domanda pensionistica correlata al collocamento a riposo.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il Collegio ha rilevato che, dagli atti prodotti, non risulta alcuna domanda di trattamento pensionistico correlata al collocamento a riposo della ricorrente. Tale circostanza, evidenziata dall’amministrazione previdenziale, non è stata contestata.

Il giudice ha sottolineato come non sia dato evincere dagli atti se la ricorrente sia stata effettivamente collocata a riposo per le cause indicate dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. Solo tale evento, qualora ne ricorrano gli estremi, farebbe scattare il calcolo della pensione in ossequio ai dettami della citata normativa.

Il tenore stesso del ricorso, osserva la Corte, sembrerebbe anzi deporre per la circostanza che la ricorrente sia ancora in servizio. Il presupposto applicativo del beneficio invocato — l’avvenuta cessazione dal servizio per infermità — risulta dunque radicalmente carente.

Su tale rilievo assorbente si fonda la declaratoria di inammissibilità del gravame, con spese compensate in ragione della natura in rito della decisione. Resta così preclusa ogni valutazione sul merito sanitario delle condizioni della ricorrente e superflua la richiesta consulenza tecnica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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