Dipendenza da causa di servizio e unicità dell’accertamento per il trattamento pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 253 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità costituisce, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio. Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti il mero accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento pensionistico, anche in assenza di una domanda amministrativa di pensione privilegiata, purché il bene della vita sia prospettato nel ricorso. È pertanto ammissibile, ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego opposto in sede amministrativa, domandi il positivo accertamento di tale dipendenza.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio nell’Esercito, aveva impugnato il decreto con cui l’Amministrazione della Difesa aveva negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente nei postumi di intervento chirurgico di gastrectomia totale per adenocarcinoma gastrico, malattia insorta dopo due missioni in Afghanistan, ove era stato addetto al recupero di mezzi bellici e al brillamento di materiali esplodenti. Il diniego recepiva il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Nel corso del giudizio il ricorrente è deceduto e la causa è stata riassunta dagli eredi, coniuge e figlio minore, a fini pensionistici. Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza delle censure; l’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha anzitutto disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento del giudice della giurisdizione (Cass. Sez. Un. n. 1306/2017), secondo cui rientra nelle competenze della Corte dei conti anche il mero accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio in funzione del futuro trattamento pensionistico.
Quanto all’eccezione di inammissibilità ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., la Corte ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni riunite (Corte conti, Sez. Riun. n. 12/2023/QM/PRES), che hanno ritenuto ammissibile il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, prospettato quale bene della vita, pur senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata.
Nel merito, il Collegio medico legale presso la Corte dei conti, acquisito in via peritale, aveva concluso in senso negativo sulla dipendenza da causa di servizio, in concordanza con il precedente parere del Comitato di verifica. Il giudice ha tuttavia valorizzato, in senso assorbente e opposto, il nuovo parere del C.V.C.S., reso nel 2024 in adempimento della sentenza del TAR Campania n. 2564/2024 che aveva annullato il diniego. In quel parere il Comitato, aderendo all’impostazione del giudice amministrativo, ha ritenuto sufficiente la deduzione del servizio prestato in teatri operativi esteri, non essendo emerse ipotesi nosologiche alternative a quelle occupazionali.
La Corte ha quindi preso atto del nuovo decreto ministeriale che, sulla scorta di tale parere, ha annullato il provvedimento di diniego e ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità. Ha richiamato l’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, che qualifica tale riconoscimento come accertamento definitivo, rilevante anche per la concessione delle provvidenze economiche previste dal d.P.R. n. 1092/1973 quanto al trattamento pensionistico privilegiato.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 1.500 oltre IVA, CPA e accessori di legge.
Nota della Redazione
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