Il Presidente di società in house è incaricato di pubblico servizio (Cass. pen. Sez. 6 n. 17598 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non deriva dalla mera formale attribuzione della carica, ma dall’effettivo esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio con riferimento allo specifico atto compiuto. Integra la qualifica di pubblico ufficiale l’esercizio dei poteri tipici della potestà amministrativa (formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, poteri autoritativi o certificativi), mentre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ricorre in capo a chi, agendo nell’ambito di attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, sia privo di tali poteri, purché non svolga semplici mansioni di ordine o opera meramente materiale. Il legale rappresentante di una società a totale partecipazione pubblica, costituita per l’espletamento di un pubblico servizio in rapporto strumentale con l’ente controllante, può essere ritenuto incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358, comma primo, cod. pen., a prescindere dalla veste giuridica formale privatistica della società. La programmazione di un affidamento diretto per un corso di formazione fittizio, in cambio di una dazione illecita, non è strumentale all’espletamento del servizio pubblico e non implica l’esercizio dei poteri autoritativi o certificativi propri della pubblica funzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, quale giudice del rinvio, aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il delitto di corruzione ex art. 319 cod. pen. All’imputato, Presidente del Consiglio di amministrazione di una società a totale partecipazione pubblica che gestisce la raccolta e il trasporto dei rifiuti, era contestato di aver ricevuto una somma di danaro per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, consistente nell’impegno a conferire l’incarico di predisporre corsi di formazione fittizi.
L’affermazione di responsabilità era stata confermata in sede di rinvio anche in ordine alla qualifica soggettiva di pubblico ufficiale. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualifica di pubblico ufficiale, nonché l’inosservanza dell’art. 319 cod. pen., sostenendo che, una volta esclusa tale qualifica, il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in termini di corruzione impropria o di traffico di influenze illecite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato il perimetro del giudizio di rinvio, osservando che esso aveva ad oggetto esclusivamente la qualifica soggettiva dell’imputato, dovendosi accertare le funzioni in concreto svolte dal Presidente del Consiglio di amministrazione della società. Ha quindi dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, rilevando che la questione della qualificazione giuridica del fatto era già stata esaminata e ritenuta infondata nella sentenza rescindente, con conseguente preclusione processuale derivante dal giudicato.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la valutazione dei giudici di merito non era sorretta da idonea motivazione, poiché non risultavano verificati in concreto i poteri e le attribuzioni del ricorrente, anche al fine di escludere la natura meramente politica del ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione. Ha quindi richiamato il principio secondo cui l’atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell’ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che egli possa esercitare in relazione ad esso una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.
La Corte ha poi ricordato che la qualifica di pubblico ufficiale postula l’esercizio in concreto di mansioni tipiche dell’attività pubblica, caratterizzate dalla presenza dei poteri tipici della potestà amministrativa indicati dall’art. 357, comma secondo, cod. pen., mentre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ricorre in capo a coloro che, pure agendo nell’ambito di attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano di tali poteri, purché non svolgano mansioni di ordine o opera meramente materiale.
Alla luce di tali coordinate, la Corte ha escluso che il ruolo istituzionale di Presidente del Consiglio di amministrazione della società comporti la partecipazione alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, non risultando che la società disponesse di poteri autoritativi o certificativi di cui il ricorrente si sia avvalso nel concordare l’affidamento di un contratto fittizio. Ha, invece, valorizzato il principio per cui il legale rappresentante di una società a totale partecipazione pubblica, deputata allo svolgimento di un pubblico servizio in rapporto strumentale con l’ente controllante, può essere ritenuto incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358, comma primo, cod. pen. La circostanza che l’imputato abbia strumentalizzato la propria posizione apicale e il proprio potere di influire sulle determinazioni degli organi interni non giustifica, di per sé, la qualifica di pubblico ufficiale, né sposta la responsabilità su altro soggetto, estraneo all’accordo corruttivo e destinato a intervenire solo nella fase esecutiva.
In conclusione, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, affinché il giudice del rinvio accerti la qualifica soggettiva in concreto, anche avvalendosi dello statuto o del regolamento della società, e, nel caso in cui riconosca la qualifica di incaricato di pubblico servizio, provveda a rideterminare la pena ai sensi dell’art. 320 cod. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale
- Art. 358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio