Cumulo gratuito contributi ENPAM e calcolo retributivo quota INPS (Corte dei Conti Sez. I App. n. 194 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi, introdotto dall’art. 1, commi da 239 a 246, della legge n. 228/2012 ed esteso dall’art. 1, comma 195, della legge n. 232/2016 anche agli iscritti agli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996, non consente di computare i periodi maturati presso le Casse professionali ai fini del raggiungimento della soglia dei diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, richiesta dall’art. 1 della legge n. 335/1995 per l’accesso al sistema retributivo. Il diritto alla pensione unica ex comma 243 costituisce istituto distinto dal sistema di calcolo applicabile. L’anzianità rilevante resta quella maturata nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive, tra le quali non rientrano le Casse dei liberi professionisti. Le disposizioni della legge n. 335/1995, quali principi fondamentali di riforma economico-sociale, non tollerano deroghe se non espresse.
Il Fatto
La vicenda riguarda una pensionata iscritta, in parte, all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS e, in parte, all’ENPAM, la Cassa di previdenza dei medici. La sentenza di primo grado, depositata il 6 giugno 2022, aveva riconosciuto all’istante, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva complessiva superiore a diciotto anni, in forza del cumulo gratuito dei periodi maturati nei due enti, e le aveva perciò riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo per la quota a carico dell’INPS.
L’INPS ha proposto appello sostenendo che i diciotto anni richiesti dalla legge debbano essere maturati esclusivamente presso l’assicurazione generale obbligatoria e le forme sostitutive ed esclusive. L’appellata ha resistito, osservando che il sistema pensionistico applicabile deve tener conto di tutti i periodi assicurativi accreditati nelle diverse gestioni. La causa giunge così davanti alla Sezione centrale d’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012 nel testo integrato dall’art. 1, comma 195, lett. a) e b), della legge n. 232/2016. La norma riconosce ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, nonché agli enti di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996, la facoltà di cumulare i periodi non coincidenti al fine di conseguire un’unica pensione.
La Corte procede poi a distinguere il diritto al cumulo dal sistema di calcolo del trattamento. I commi 243, 244 e 245 disciplinano la facoltà di cumulo, la determinazione pro quota e la ripartizione degli oneri tra le gestioni; il comma 246 stabilisce che, per determinare l’anzianità rilevante ai fini del sistema di calcolo, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al comma 239.
Il passaggio decisivo riguarda l’estensione operata dalla novella del 2016. Ad avviso del Collegio, la modifica ha inciso solo sul comma 239, includendovi gli iscritti agli enti previdenziali privatizzati, ma non ha toccato i commi 245 e 246. Ne deriva che il riferimento ai periodi maturati presso le Casse professionali, tra cui l’ENPAM, è rinvenibile unicamente nel comma 239 e non anche nelle disposizioni che regolano la determinazione dell’anzianità contributiva utile per il calcolo.
La Corte esclude pertanto che il cumulo gratuito possa valere a integrare la soglia dei diciotto anni richiesta dall’art. 1 della legge n. 335/1995, norma che costituisce principio fondamentale di riforma economico-sociale e che non ammette deroghe se non espresse. L’anzianità utile resta quella maturata nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive, categoria cui non appartiene il regime delle Casse dei liberi professionisti.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo cui va tenuto distinto il diritto a fruire del cumulo gratuito dall’applicazione del sistema di liquidazione, che segue la disciplina previdenziale applicabile e, nella specie, l’art. 1 della legge n. 335/1995. Poiché l’appellata non ha maturato i prescritti diciotto anni presso l’INPS, l’INPS ha correttamente applicato il sistema di calcolo misto. L’appello è pertanto accolto, con compensazione delle spese per l’assoluta novità e il mutamento della giurisprudenza.
Nota della Redazione
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