Conto giudiziale irregolare ma senza addebito per assenza di regolamentazione interna (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 167 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto le irregolarità della gestione che trovano causa in una condizione organizzativa di sistema — l’assenza di regolamentazione interna dell’ente e l’inefficienza del sistema informativo di carico e scarico — non sono imputabili all’agente contabile. Il giudice contabile dichiara il conto irregolare, ma non procede all’addebito, perché manca il nesso di imputabilità soggettiva che legittima la condanna. La verifica del conto e l’accertamento della responsabilità restano momenti distinti: alla non conformità della gestione non consegue automaticamente il discarico né l’addebito.
Il Fatto
Un agente contabile, consegnatario dei beni del magazzino farmaceutico territoriale di un’azienda sanitaria provinciale, rendeva il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2015. Dal raffronto con la contabilità inventariale emergevano differenze in eccesso nel giornale di magazzino rispetto al conto, oltre a irregolarità nei buoni di carico e scarico.
Il Magistrato istruttore rimetteva il conto al Collegio. Seguivano una prima ordinanza di rimessione, una relazione integrativa, una seconda ordinanza con accesso diretto della Guardia di Finanza, una terza ordinanza di completamento dell’istruttoria e, infine, la relazione conclusiva. Quest’ultima contestava un ammanco di euro 172.672,32 per i farmaci destinati al magazzino, senza quantificare l’ulteriore addebito per i farmaci consegnati direttamente ad altre unità, e chiedeva la rimessione degli atti alla Procura regionale. L’agente contabile chiedeva la parificazione del conto o, in subordine, il discarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla relazione istruttoria, che ha dimostrato come la gestione non possa giudicarsi regolare: emergono numerose irregolarità, in particolare nella consegna dei farmaci e nelle difformità tra quantità scaricata e quantità consegnata. Su tali singole contestazioni l’agente contabile ha controdedotto richiamando la tutela della privacy in ragione della natura delle patologie e l’attestazione della consegna mediante apposizione delle fustelle.
Il passaggio decisivo non è però la verifica analitica delle singole voci. Il punto è un altro: dalla relazione emerge un’assenza di regolamentazione interna dell’azienda sanitaria, che incide sulla corretta gestione del magazzino farmaceutico. La medesima carenza organizzativa, per converso, incide sull’imputabilità: senza una disciplina interna che regoli la procedura, non è possibile ascrivere all’agente contabile il risultato irregolare della gestione.
Questa lettura è fatta propria dalla stessa Procura contabile. In udienza il Pubblico Ministero ha preso atto dell’assenza di regolamentazione interna e dell’inefficienza del sistema informativo che gestiva carico e scarico del magazzino, concludendo in via subordinata per l’irregolarità del conto ma senza ammanco, ferma restando la segnalazione all’organo inquirente.
Il Collegio esclude la rimessione degli atti al Magistrato istruttore, strada non perseguibile considerati i plurimi accessi della Guardia di Finanza già eseguiti. Ritiene quindi di non poter imputare al contabile le irregolarità riscontrate, riferibili alla generale assenza di regolamentazione interna e alla scarsa efficienza del sistema informatico; per le stesse ragioni non possono essere addebitati i copiosi importi indicati nella relazione.
La conclusione è coerente con le precedenti pronunce della Sezione sulle annualità successive a quella in esame — sentenze nn. 40/2025, 41/2025 e 43/2025 — richiamate anche a fini motivazionali. Il conto va dunque dichiarato irregolare, senza admanco. La sostanziale non imputabilità delle irregolarità giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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