Nessuna perequazione automatica delle pensioni alle retribuzioni dei colleghi in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 273 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti alle retribuzioni dei colleghi ancora in servizio. È escluso ogni automatismo riliquidativo che non trovi esplicito fondamento in apposite statuizioni normative, restando la perequazione riservata alla disciplina positiva del legislatore. Il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione, letto insieme all’adeguatezza alle esigenze di vita, non impone un aggiornamento della pensione agli stipendi, perché spetta alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione dell’art. 38 Cost. La scelta di salvaguardare nel tempo il solo potere di acquisto tramite perequazione automatica, senza estendere ai pensionati il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale attivo, non viola gli artt. 36 e 38 Cost. Né può invocarsi la diretta applicazione di tali norme costituzionali per ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente di enti locali, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico. La pretesa mirava a collegare la pensione al trattamento stipendiale dei dipendenti di pari anzianità, valorizzando il dibattito giurisprudenziale in tema di sperequazione tra trattamento di quiescenza e retribuzione dei colleghi in servizio.
A fondamento della domanda aveva dedotto la violazione degli artt. 36 e 38 Cost., sostenendo che negare la diretta applicazione di tali norme integrasse un’ingiustizia sostanziale e sociale, oltre che individuale, per il lavoratore in quiescenza. L’I.N.P.S., costituitosi, ha eccepito l’infondatezza della pretesa, richiamando il costante orientamento della stessa Corte. La causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo in aula.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile muove dal carattere consolidato dell’indirizzo che nega ogni meccanismo di adeguamento automatico. Richiamando il proprio precedente orientamento, ribadisce che va escluso ogni automatismo riliquidativo privo di esplicito fondamento normativo e che non esiste nell’ordinamento un principio generale di conformazione delle pensioni dei pubblici dipendenti alle retribuzioni dei colleghi in servizio.
Il Collegio ha cura di precisare che tale lettura ha trovato conferma anche in grado di appello, richiamando la pronuncia della Sezione centrale intervenuta proprio in riforma di una decisione della medesima Sezione. Questo passaggio serve a consolidare la stabilità dell’orientamento, escludendo che la questione possa essere rimessa in discussione in sede monocratica.
Il percorso argomentativo si appoggia poi ai principi della Corte costituzionale. Il principio di proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato, insieme all’adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della famiglia, deve essere osservato non solo al momento del collocamento a riposo ma anche successivamente, rispetto al mutamento del potere di acquisto della moneta. Ciò tuttavia non impone il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, poiché compete alla discrezionalità del legislatore stabilire le modalità attuative dell’art. 38 Cost.
Viene poi valorizzato il bilanciamento con altri valori costituzionali, primo fra tutti il rispetto dei principi di equilibrio della finanza pubblica ex art. 81 Cost. Il legislatore può avvalersi di strumenti perequativi diversi, purché coerenti con i diversi precetti costituzionali coinvolti. In questa cornice non integra violazione degli artt. 36 e 38 Cost. il fatto che il legislatore, orientato a salvaguardare il potere di acquisto tramite la sola perequazione automatica, non abbia esteso ai trattamenti pensionistici il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale attivo.
Il giudice richiama inoltre l’argomento dello scostamento tra trattamenti maturati in tempi diversi, giustificato dal diverso trattamento economico goduto durante il rapporto di servizio e vigente nei diversi momenti di maturazione delle singole pensioni. Su queste basi la domanda di riliquidazione fondata sulla pretesa applicazione diretta delle norme costituzionali è dichiarata priva di fondamento e il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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