Ricalcolo pensione militare sistema misto con aliquota 2,44% (Corte dei Conti Sez. II App. n. 86 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44 per cento. Il principio nomofilattico delle Sezioni riunite, enunciato con le sentenze n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, prevale sull’applicazione generalizzata dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, che condurrebbe a una duplicazione della valorizzazione dei trattamenti. La statuizione che riconosce il ricalcolo secondo il coefficiente indicato dalle Sezioni riunite non incorre in vizio di ultrapetizione, perché il ricorso del pensionato, ancorché imperniato sull’art. 54, esprime un petitum sostanziale volto alla riliquidazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è in quiescenza dall’8 dicembre 2012 con un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, di tredici anni, quattro mesi e dieci giorni. La pensione ordinaria diretta è stata liquidata con il sistema misto applicando l’aliquota del 35 per cento prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, per non aver raggiunto diciotto anni di contribuzione alla predetta data.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla riliquidazione con l’aliquota del 44 per cento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, estendendo al militare con anzianità inferiore a quindici anni il principio affermato dalle Sezioni riunite n. 1/QM/2021. L’INPS ha proposto appello deducendo la violazione dell’art. 54 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, per non aver il pensionato maturato quindici anni di anzianità utile al 31 dicembre 1995. L’appellato ha invocato l’applicazione del coefficiente del 2,44 per cento enunciato dalla sentenza delle Sezioni riunite n. 12/QM/2021.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce il contrasto insorto nella giurisprudenza contabile sull’applicabilità dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 ai militari con anzianità inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995, conflitto che ha dato impulso all’intervento nomofilattico delle Sezioni riunite. Richiama la sentenza n. 1/QM/2021, che ha escluso un’applicazione generalizzata dell’art. 54, e la successiva sentenza n. 12/QM/2021, che ha esteso il medesimo trattamento ai militari cessati con oltre venti anni di anzianità e con meno di quindici anni al 31 dicembre 1995.
Il Collegio osserva che il trattamento di quiescenza dell’appellato è stato liquidato con il sistema misto, non possedendo questi diciotto anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, e che la giurisprudenza contabile si è consolidata in senso conforme alla pronuncia n. 12/QM/2021. L’appellato ha maturato, alla data di riferimento, un’anzianità inferiore a quindici anni: trova quindi applicazione il principio della sentenza n. 12/QM/2021.
Ne deriva il rigetto della pretesa dell’Istituto appellante di ottenere l’integrale accoglimento del gravame. La Corte esamina poi l’eccezione di ultrapetizione, rilevando che, ancorché il ricorso non contenesse una specifica domanda sull’esatta determinazione dell’aliquota, esso era espressione di un petitum sostanziale volto al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione; la statuizione conforme al principio delle Sezioni riunite non incorre pertanto in tale vizio.
La sentenza impugnata è quindi riformata con accoglimento parziale dell’appello, riconoscendo il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione, sulla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo del 2,44 per cento. Le spese di giudizio sono integralmente compensate, per entrambi i gradi, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali e della parziale soccombenza, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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