Cumulo per cumulo delle infermità e limite del giudicato previdenziale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 56 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico militare non può essere utilizzato per ottenere, in via autonoma, il riconoscimento di un diverso grado di invalidità fondato sul cumulo tabellare di infermità che l’amministrazione e gli organi tecnici abbiano già valutato come non dipendenti da causa di servizio. Ove il ricorrente deduca non un aggravamento sopravvenuto, ma la cattiva esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato, la domanda è inammissibile nel giudizio di cognizione e va proposta con il rito dell’ottemperanza, ai sensi degli artt. 217 e ss. c.g.c.. Il thema decidendum resta circoscritto alle infermità già accertate come work-linked, non potendo il giudice pronunciarsi ultra petita su patologie escluse dalla sede amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza, ha convenuto in giudizio l’INPS e il Ministero della Difesa davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, chiedendo l’accertamento dell’ascrivibilità a categoria tabellare delle invalidità permanenti in cumulo nella misura di I categoria + VI categoria, secondo la tabella F1 allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come modificata dal d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656.
Il ricorrente fonda la pretesa su una precedente sentenza della stessa Sezione, la n. 167/2022/M, che gli aveva riconosciuto la pensione privilegiata di IV categoria per le infermità accertate in sede di consulenza medico-legale presso il Ministero della Salute. Il provvedimento amministrativo di conferimento della pensione si era però limitato a recepire tale categoria, senza operare il cumulo progressivo invocato. L’INPS eccepisce il difetto di legittimazione passiva, spettando la valutazione medica al Ministero della Difesa; il Ministero chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico riqualifica la domanda: il ricorrente non lamenta un aggravamento, bensì una cattiva esecuzione della sentenza del 2022. Da qui il difetto di azione nel giudizio di cognizione, con la conseguenza che residua, eventualmente, un’ottemperanza da esperirsi con le forme degli artt. 217 e ss. c.g.c..
Nel merito, la Corte rileva l’infondatezza del ricorso. Dalla documentazione depositata dal Ministero emerge che la coxartrosi bilaterale, la gonartrosi bilaterale e la patologia cardiovascolare — ossia le stesse infermità che il ricorrente intende cumulare con quelle già riconosciute — sono state tutte valutate dall’UML come non dipendenti da causa di servizio.
Con riguardo alle patologie artrosiche, l’UML ha escluso qualsiasi valenza causale o concausale dell’attività di servizio, qualificandole come di natura dismetabolico-degenerativa con componente genetica. Rilievo decisivo assumono i fattori predisponenti: sovrappeso con indice di massa corporea di 29,7, ai limiti dell’obesità di primo grado, e deformazione scoliotica della colonna lombare. Il percorso argomentativo richiama i pareri del CVCS resi in sede amministrativa, che avevano confermato l’esclusione del nesso.
Quanto alla patologia cardiaca, la fibrillazione atriale cronica e il quadro arteriosclerotico coronarico non risultano parimenti dipendenti da causa di servizio, pur in presenza di un peggioramento clinico. Il thema non contempla inoltre le infermità estranee al giudicato, non potendosi andare ultra petita su quanto già definito.
Il fondamento della decisione risiede nella lettura della stessa sentenza del 2022, la quale ha collocato la patologia polmonare, unica work-linked per la documentata inalazione di vapori tossici e fibre di asbesto, all’interno della VI categoria tabellare, e ha ravvisato un aggravamento complessivo ascrivibile alla IV categoria. Solo queste infermità giustificano la tutela previdenziale, non già il cumulo richiesto. Il ricorso viene quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese: € 2.800,00 in favore dell’INPS, oltre accessori, e € 800,00 per il Ministero della Difesa, già ridotte del venti per cento stante la rappresentanza personale della parte.
Nota della Redazione
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