Decadenza esclusa se il diniego non indica termine e autorità (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 55 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega il riscatto ai fini pensionistici senza indicare il termine e l’autorità cui ricorrere è irregolare e non fa decorrere la decadenza dall’esercizio dell’azione. L’art. 3, comma 4, legge n. 241/1990 tutela l’affidamento del destinatario; se l’omessa indicazione impedisce di conoscere termine e autorità, la decadenza non opera e il ricorso è ammissibile. In materia di riscatto dei periodi di studio, l’art. 8, comma 1, legge n. 274/1991 richiede che il diploma conseguito sia prescritto per l’ammissione al posto ricoperto, che il corso non duri meno di un anno e che sia stato svolto dopo il conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore.

Il Fatto

La ricorrente chiedeva all’INPS il riscatto a fini pensionistici del biennio di studi svolto dal 1981 al 1983 presso un Istituto Professionale, concluso con il diploma di Tecnico di Laboratorio chimico e biologico, e del periodo di tirocinio pratico ospedaliero di 173 giorni terminato il 30.06.1984. L’INPS rigettava entrambe le domande con comunicazione del 23.12.2023, sul rilievo che la normativa vigente non prevede il riscatto del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La ricorrente proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna. L’INPS eccepiva in via preliminare la decadenza per decorrenza del termine di novanta giorni e, nel merito, chiedeva il rigetto. La causa passava in decisione dopo la discussione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità della costituzione dell’INPS, depositata a mezzo PEC anziché tramite piattaforma informatica. Esclusa la giuridica inesistenza, la Corte ritiene che la memoria abbia raggiunto il suo scopo, così che non può essere pronunciata la nullità; la relativa questione resta assorbita.

Sul piano della decadenza, l’INPS richiamava l’art. 71, comma 2, R.D. n. 680/1938 e l’art. 6, comma 7, legge n. 46/1958, che fissano in novanta giorni il termine per ricorrere alla Corte dei conti avverso il provvedimento di diniego del riscatto. La ricorrente opponeva che il provvedimento impugnato non indicava né il termine né l’autorità competente. La Corte dà atto che il diniego conteneva solo un’indicazione tautologica, equivalente a non indicare alcun termine.

Il giudice ricostruisce i contrapposti orientamenti. Richiama Cass. Sez. III n. 5456 del 2005, secondo cui la violazione dell’obbligo di indicazione impedisce la decadenza; Cass. civ. Sez. Un. n. 6431 del 2025, per cui l’omissione non è causa di nullità ma giustifica l’errore scusabile e la rimessione in termini quando impedisce la decadenza; Cass. civ. Sez. II n. 1740 del 2020, che riconduce il vizio a mera irregolarità.

La Corte aderisce all’orientamento che qualifica l’atto come irregolare e ritiene che, se l’indicazione erronea comporta la rimessione in termini, a maggior ragione l’istituto debba operare quando manchi qualsiasi indicazione: diversamente si premierebbero i comportamenti omissivi rispetto a quelli errati. La natura del processo pensionistico, in cui non è obbligatoria la difesa tecnica, impone poi un criterio interpretativo meno rigido e formale.

Nel merito il ricorso è accolto. L’art. 8, comma 1, legge n. 274/1991 subordina il riscatto dei corsi di formazione professionale a tre condizioni: la prescrittività del diploma per l’ammissione al posto poi ricoperto, la durata non inferiore a un anno e lo svolgimento del corso dopo il conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore. La Corte le ritiene tutte integrate, rilevando che il diploma era richiesto per il concorso pubblico e che il pregresso titolo triennale costituisce comunque titolo di istruzione secondaria superiore, non richiedendo la norma un ciclo quinquennale. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego, e le spese sono integralmente compensate per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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