Compensi alle commissioni di concorso e tetto al trattamento accessorio (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 171 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I compensi dovuti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego, quando gli incarichi siano rivestiti da dipendenti interni, costituiscono componenti del trattamento economico accessorio. Essi remunerano un’attività aggiuntiva, temporanea e specifica, svolta in ragione dell’ufficio ai sensi dell’art. 3, comma 12, della legge n. 56 del 2019, e non si configurano come emolumenti estranei al rapporto di lavoro. La loro precisa collocazione contrattuale è rimessa ai contratti collettivi nazionali e alla contrattazione integrativa, la cui interpretazione puntuale non rientra nella competenza consultiva della Corte; è però coerente la loro imputazione ai fondi del salario accessorio e agli analoghi fondi per la dirigenza. In ogni caso tali compensi rientrano tra le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 e sono soggetti al relativo limite complessivo. La deroga di cui all’art. 3, comma 14, della legge n. 56 del 2019, relativa all’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, incide solo sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non esclude i compensi dal tetto.
Il Fatto
Il Presidente di un’Unione di comuni ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, in materia di compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici. Il quesito riguarda la qualificazione dei compensi spettanti a presidente, membri e segretario quando gli incarichi siano rivestiti da dipendenti interni all’ente. L’istante chiede se tali somme siano riconducibili al trattamento accessorio, con la conseguente necessità di inserirle nei relativi fondi e con il loro assoggettamento ai limiti dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.
L’ente segnala un contrasto tra pronunce: una deliberazione della Sezione per la Sardegna esprime dubbi sulla riconducibilità dei compensi al trattamento accessorio; una deliberazione della Sezione per la Puglia ne afferma l’assoggettamento al tetto. L’istante richiama inoltre la deroga dell’art. 3, comma 14, della legge n. 56 del 2019, deducendone l’esclusione dei compensi dal fondo accessorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità del quesito. Sul piano soggettivo la richiesta è sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’ente e può essere trasmessa anche direttamente, poiché la legge prevede il passaggio dal Consiglio delle autonomie locali solo “di norma”. Sul piano oggettivo la questione attiene alla contabilità pubblica: è posta in termini generali e astratti, non riguarda singoli atti gestionali e incide sui vincoli di finanza pubblica che gravano sulla spesa di personale.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina. L’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 distingue il trattamento fondamentale, fisso e legato a qualifica e anzianità, dal trattamento accessorio, variabile e correlato a condizioni di lavoro, responsabilità aggiuntive o attività particolari. I compensi in esame presentano tale carattere variabile: non sono collegati stabilmente alla posizione giuridica del dipendente, ma a un incarico determinato nel tempo e conferito in ragione dell’ufficio.
L’art. 3, comma 12, della legge n. 56 del 2019 qualifica gli incarichi di presidente, componente o segretario come attribuiti in ragione dell’ufficio ricoperto e come attività di servizio a tutti gli effetti di legge. Il compenso, quindi, non è estraneo al rapporto di lavoro, ma ne costituisce un’esplicazione retribuita. La sua collocazione puntuale tra le voci contrattuali spetta alla contrattazione collettiva e non può essere interpretata in sede consultiva, come già affermato dalla Sezione per la Puglia nella deliberazione n. 82 del 2024.
Sul tetto, la Corte richiama l’orientamento consolidato: le Sezioni riunite nella deliberazione n. 51 del 2011 e la Sezione delle Autonomie nelle deliberazioni n. 2 del 2013, n. 20 e n. 23 del 2017 e n. 18 del 2024 hanno affermato il carattere onnicomprensivo del limite. Le deroghe sono ammesse solo se espresse o in presenza di risorse integralmente etero-finanziate, episodiche e prive di impatto strutturale. I compensi in esame sono invece finanziati con risorse ordinarie, ricorrenti e strutturali.
La deroga dell’art. 3, comma 14, della legge n. 56 del 2019 opera su un piano diverso: supera il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, consentendo compensi aggiuntivi per i dirigenti, ma non contiene alcun riferimento al tetto. Un’interpretazione estensiva contrasterebbe con il principio di tassatività delle deroghe ai limiti di spesa. La collocazione contabile non rileva: anche se i compensi sono imputati a capitoli diversi dai fondi, la spesa resta computabile nel tetto secondo criteri sostanziali. Ne consegue l’imputazione ai fondi come scelta coerente con la natura accessoria e con la trasparenza, fermo restando l’obbligo di includere le somme nel calcolo del limite.
Nota della Redazione
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