Il d.m. sui dipendenti pubblici non può derogare alla disciplina dei supplementi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13096 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, commi 185, 187 e 189, legge n. 662/1996 disciplina esclusivamente il cumulo tra retribuzione da rapporto di lavoro part-time e trattamento pensionistico, e in tali limiti è circoscritta la delega al regolamento ministeriale. Il d.m. n. 331/1997, prevedendo all’art. 4, comma 2, la rideterminazione della pensione sulla base della complessiva anzianità maturata al momento della cessazione del rapporto, eccede i confini della delega e invade una materia riservata al legislatore. Una volta concluso il rapporto part-time non vi è più cumulo, perché non vi è più retribuzione, ma solo il rapporto previdenziale: per i contributi versati dopo il pensionamento opera la disciplina generale dei supplementi di pensione. La norma regolamentare, in contrasto con la fonte sovraordinata, va disapplicata.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’Inps e collocato in pensione nel 2001, aveva successivamente lavorato alle dipendenze del medesimo Istituto con contratto part-time, maturando ulteriore anzianità contributiva fino al 2013. La Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda di riliquidazione della pensione alla luce della complessiva anzianità maturata, applicando l’art. 4 d.m. n. 331/1997.
L’Inps ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni in materia previdenziale e sostenendo che il decreto ministeriale non potesse dettare una disciplina in deroga a quella dei supplementi di pensione, non essendo stato a ciò delegato dal legislatore.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 1, comma 185, legge n. 662/1996 ammette il cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione, senza richiedere la cessazione del rapporto ma la sua sola trasformazione in part-time; l’ambito soggettivo riguarda i dipendenti di imprese, dunque di datori di lavoro privati. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, tra cui quelli dell’Inps, il successivo comma 189 ammette il cumulo in uno alla trasformazione del rapporto, rinviando a un decreto per criteri e modalità applicative.
Il decreto adottato nel 1997 doveva pertanto restare entro il perimetro del cumulo. L’art. 4, comma 2, d.m. n. 331/1997, nel prevedere la rideterminazione del trattamento alla cessazione del rapporto sulla base dell’anzianità complessiva, introduce una regola che manca nella disciplina dei dipendenti privati e deroga al regime generale dell’AGO.
Il percorso argomentativo si articola su due direttrici. Da un lato, il ricalcolo complessivo dell’anzianità contributiva e la conseguente riliquidazione sono previsti, per l’art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, solo con riferimento ai contributi relativi a periodi lavorativi anteriori al pensionamento. Dall’altro, per i contributi maturati dopo il pensionamento la disciplina generale è quella dei supplementi di pensione, dettata dall’art. 4 legge n. 1338/1962, come modificato dall’art. 19 d.P.R. n. 488/1968.
Da qui la conclusione. Il cumulo cessa con il rapporto part-time; quando il lavoratore diviene unicamente pensionato, si pone un problema di riconteggio del trattamento, che il regolamento ministeriale non poteva governare. La norma eccede la delega, regolando non più il cumulo ma il solo rapporto previdenziale e il quantum della pensione. La Corte richiama la propria ordinanza n. 20389/2013, che incidentalmente aveva dato rilievo all’art. 4, comma 2, del decreto: quel precedente non affronta però la questione di legittimità del d.m., avendo a oggetto il cumulo totale o parziale, e non contrasta con la disapplicazione.
Disapplicata la norma regolamentare, il ricorrente resta assoggettato alla disciplina dell’AGO in quanto dipendente Inps. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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