Credito d’imposta ricerca e sviluppo: il parere del MISE è facoltativo, non obbligatorio (Cass. trib. 18155/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 18155 del 5 giugno 2026 (R.G.N. 19130/2024) — Presidente Roberta Crucitti, Relatore Paolo Di Marzio.

Il principio di diritto

In tema di benefici fiscali conseguenti ad attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. interministeriale del 27 maggio 2015 (attuativo dell’art. 3, comma 14, del d.l. n. 145 del 2013), l’Agenzia delle entrate, qualora si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico sull’ammissibilità di specifiche attività ovvero sulla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, ha la facoltà, ma non l’obbligo, di richiedere al Ministero dello Sviluppo economico il proprio parere; tale previsione non limita il diritto di difesa del contribuente, al quale è consentito dimostrare anche giudizialmente il proprio diritto al credito d’imposta, indipendentemente dall’acquisizione del parere e dal suo eventuale e non vincolante contenuto.

Il fatto

Una società portava in compensazione un credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (l. n. 208/2015; d.l. n. 145/2013). L’Agenzia delle Entrate, ritenuta l’attività priva del requisito della novità, notificava un atto di recupero. In primo grado le contestazioni della società erano respinte, ma le sanzioni venivano ridotte dal 100% al 30%, qualificando il credito come «non spettante» e non «inesistente». La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava sia l’appello della società sia quello incidentale dell’Ufficio. L’Agenzia ricorreva in cassazione (un motivo, sulle sanzioni); la società con ricorso incidentale (quattro motivi).

La motivazione

Ricorso principale dell’Agenzia — accolto. La motivazione d’appello sulla qualificazione del credito come «non spettante» anziché «inesistente» è incomprensibile e non confuta le censure dell’Ufficio. La Corte richiama le Sezioni Unite (n. 34452/2023): il credito è «inesistente» — con sanzione più grave — quando è frutto di artificiosa rappresentazione o carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge e l’inesistenza non è riscontrabile con i controlli automatizzati o formali; se invece è riscontrabile in tale sede, si tratta di credito «non spettante».

Ricorso incidentale della società — respinto. Sul parere del MISE, l’art. 8, comma 2, del D.M. 27 maggio 2015 usa il verbo «può»: è una facoltà, non un obbligo, dell’Agenzia; il contribuente resta libero di provare in giudizio il proprio diritto al credito, sicché nessuna lesione del diritto di difesa. Sul travisamento della prova, la Corte precisa che esso ricorre solo quando il giudice attribuisce a un documento un contenuto che inequivocabilmente non ha, mentre la contestazione della selezione e valutazione delle prove, con una lettura alternativa, non integra travisamento né consente la critica in termini di nullità. Inammissibile anche il motivo sull’omessa pronuncia (vi era una pronuncia implicita favorevole sull’emendabilità della dichiarazione) e infondato quello sul contraddittorio endoprocedimentale (l’art. 4-octies del d.l. n. 34/2019 non è retroattivo e l’atto era stato notificato prima della sua entrata in vigore).

L’esito

La Corte accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e respinge il ricorso incidentale della società; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese. Dà atto dei presupposti per il doppio contributo a carico della ricorrente incidentale.

Implicazioni pratiche

Sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo, l’Agenzia non è tenuta ad acquisire il parere del MISE (oggi MIMIT) prima di contestare l’agevolazione: è una sua facoltà, e la sua assenza non vizia l’atto né comprime la difesa del contribuente, che può provare in giudizio i requisiti dell’investimento. Attenzione, però, alla qualificazione del credito: se manca un presupposto costitutivo (come la novità dell’attività) e il difetto non emerge dai controlli automatizzati, il credito è «inesistente», con il regime sanzionatorio più severo delineato dalle Sezioni Unite. Infine, contestare la valutazione delle prove non equivale a denunciare un «travisamento»: quest’ultimo esige che al documento sia stato attribuito un significato che palesemente non ha.

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