Custodia in carcere per ultrasettantenne ed esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (Cass. pen. Sez. I n. 40780 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che esclude l’applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato i settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ne consegue che il mantenimento dello stato di detenzione carceraria dell’ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Tale giudizio non può fondarsi esclusivamente sulle modalità della condotta e sulla gravità del reato, ma richiede una complessa valutazione dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie, idonea a raggiungere la certezza che l’indagato, se sottoposto a misure diverse dal carcere, prosegua nella commissione di delitti della stessa specie.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 3 luglio 2025, confermava la misura della custodia in carcere applicata dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un indagato ultrasettantenne, in relazione a un omicidio consumato con più colpi di coltello in parti vitali del corpo.

Avverso il provvedimento l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sul pericolo di reiterazione; violazione di legge sull’insussistenza delle esigenze di eccezionale rilevanza richieste per il carcere di un ottantunenne; violazione di legge sull’utilizzazione delle dichiarazioni rese alla polizia nell’immediatezza, qualificate come dichiarazioni spontanee ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. anziché come notizie informali di cui al comma 5.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorso si risolve in un susseguirsi di citazioni giurisprudenziali, privo di riferimento al caso concreto e alla motivazione impugnata, tanto da poter essere riproposto tal quale in altro giudizio. Manca la critica articolata al percorso logico della decisione, necessaria per soddisfare il principio di specificità: i motivi difettano della correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento, come richiesto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha correttamente applicato il principio più volte enunciato in legittimità, secondo cui la presunzione del quarto comma dell’art. 275 prevale su quella del terzo comma, con la conseguenza che la detenzione dell’ultrasettantenne richiede esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (Sez. 1 n. 13111 del 2025; conformi Sez. 1 n. 15911 del 2015; Sez. 1 n. 33187 del 2025).

Nel rappresentare tali esigenze, l’ordinanza non si è fermata alla gravità del fatto, ma ha concentrato il giudizio sulla personalità dell’indagato, valorizzando una condanna definitiva per lesioni e i carichi pendenti per altra fattispecie, in applicazione dell’indirizzo che richiede una valutazione complessa di precedenti e pendenze (Sez. 1 n. 20045 del 2024).

La censura secondo cui i precedenti si risolvono in una sola condanna e le pendenze sarebbero risalenti è infondata: uno dei fatti pendenti risale al 2022, sufficientemente recente per fondare un giudizio di pericolosità attuale, e non è illogico aver valorizzato una condanna definitiva per lesioni, non esistendo regole che impediscano di attribuirvi rilievo. Quanto alla consegna del coltello, essa non è stata spontanea, perché l’indagato aveva prima tentato di occultarlo; in ogni caso il comportamento successivo non elide il giudizio sulla pericolosità.

Il terzo motivo è inammissibile: per il modo in cui è proposto, il ricorso non chiarisce quali siano le dichiarazioni cui si riferisce, non consentendo di comprenderne la rilevanza nel percorso logico dell’ordinanza né lo statuto processuale. È diverso il regime della richiesta formulata dall’imputato alle forze di polizia rispetto alla confessione mai sollecitata. Il ricorso, infondato nel complesso, comporta la condanna alle spese processuali ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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