Mandato d’arresto europeo processuale: no al sindacato sui gravi indizi (Cass. pen. Sez. VI n. 40768 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato d’arresto europeo processuale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2021, l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto non può sindacare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti sulla consegna è proponibile ai sensi dell’art. 22 legge n. 69/2005 novellato solo per i motivi di cui all’art. 606 lett. a), b) e c) cod. proc. pen., non anche per vizi di motivazione. Il requisito della doppia incriminabilità va valutato con riguardo alla sola pena edittale massima, e non alla pena minima, applicata in diminuzione per le circostanze.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna ha disposto la consegna di una cittadina italiana all’Autorità giudiziaria francese in esecuzione di un mandato di arresto europeo a fini processuali, emesso in relazione ai reati di riciclaggio e partecipazione ad associazione a delinquere. La consegna è stata subordinata alla condizione che, all’esito del processo, l’interessata sia rinviata in Italia per scontarvi l’eventuale pena o misura di sicurezza.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo da un lato l’inosservanza dell’art. 7, comma 3, legge n. 69/2005 e la genericità del materiale probatorio, dall’altro la contraddittorietà della motivazione e l’omessa applicazione dell’art. 18-bis legge n. 69/2005.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte osserva che la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, attinge in realtà alla motivazione del provvedimento impugnato, non sindacabile in sede di legittimità. Dopo le modifiche del 2021 all’art. 22 legge n. 69/2005, al giudice dello Stato richiesto non è consentito verificare i gravi indizi di colpevolezza: il ricorso è proponibile solo per i motivi previsti dall’art. 606 lett. a), b) e c) cod. proc. pen., essendo stato espunto dalla norma il richiamo alla proponibilità «anche nel merito». Richiama in proposito Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022.

Quanto al requisito della doppia incriminabilità, la Corte rileva che i reati per cui è stata disposta la consegna sono puniti con pena massima pari ad anni dieci di reclusione, e che a norma dell’art. 7, comma 3, legge n. 69/2005 il mandato non è eseguito solo se la pena massima è inferiore a dodici mesi. Ai fini della valutazione di completezza delle informazioni rese nel m.a.e. rileva la sola indicazione della pena edittale massima, non anche della pena minima, secondo la decisione quadro 2002/584/GAI. Il vizio, poi, è dichiarato inammissibile anche perché il ricorrente può accedere alla lettura del mandato per la tipologia di vizio dedotto, e nel m.a.e. risultano richiamati i mezzi di prova oggetto dell’apprezzamento di merito, spettante all’autorità straniera.

In ordine al radicamento nel territorio italiano, la Corte conferma che esso opera quale causa di rifiuto alla consegna solo in caso di richiesta per espiazione della pena, non nel m.a.e. processuale. Esso è stato comunque valorizzato ai sensi dell’art. 19 u.c. legge n. 69/2005, con la subordinazione della consegna al rinvio in Italia per l’esecuzione dell’eventuale pena, tenuto conto della cittadinanza italiana, della presenza del nucleo familiare e della vita di relazione.

Il secondo motivo è infondato e in parte ripetitivo del primo. La Corte richiama la giurisprudenza della CGUE del 12/12/2019, cause riunite C-566/19 PUU e C-626/19 PPU, secondo cui i magistrati della Procura francese dispongono del potere di valutare in modo indipendente la necessità e la proporzionalità dell’emissione del mandato. Sul difetto di giurisdizione dell’autorità emittente, la tassatività dei motivi di rifiuto ne consente la deduzione nei soli limiti della litispendenza internazionale, nella specie non accertata. Richiama Sez. F., n. 32379 del 08/08/2024 e Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, secondo cui il motivo di rifiuto facoltativo per i fatti commessi in parte in Italia richiede la sussistenza di indagini sul fatto. Nel caso concreto, la nota del Procuratore ha attestato l’insussistenza di un procedimento per gli stessi fatti, essendo l’iscrizione connessa ai sequestri eseguiti in attuazione del medesimo mandato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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