Elezione di domicilio valida per l’intero procedimento di sorveglianza (Cass. pen. Sez. 7 n. 4422 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’elezione di domicilio prescritta dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. per il condannato non detenuto che richieda una misura alternativa non può essere intesa come indicazione condizionata all’ammissione alla misura stessa, dovendosi ritenere che valga per l’intero procedimento di sorveglianza e sia funzionale anche alla notificazione del decreto di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza. Ne consegue che la irreperibilità del condannato presso il domicilio dichiarato legittima il rigetto dell’istanza di misura alternativa. L’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio, previsto a pena di inammissibilità, impone al condannato di comunicare ogni successivo mutamento.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva rigettato le istanze di un condannato non detenuto, che chiedeva l’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. ovvero la detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. Detto rigetto era stato motivato con la sua irreperibilità presso l’indirizzo indicato nell’istanza come luogo ove eseguire la misura alternativa.

Avverso tale provvedimento, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 159 cod. proc. pen. in relazione all’omesso svolgimento delle ricerche presso il luogo di nascita e presso i luoghi di abituale dimora e lavoro, che risultavano diversi da quello indicato nell’istanza a fini di esecuzione della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, rilevando come la norma processuale invocata fosse comunque inapplicabile nella specie, essendo stato il rigetto determinato dall’assenza della persona presso l’indirizzo indicato come luogo di esecuzione della misura.

Nel ricostruire il quadro normativo, la Corte ha rammentato che l’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. impone al condannato non detenuto l’onere, a pena di inammissibilità, di effettuare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda di ammissione alla misura alternativa, nonché di comunicare ogni successivo mutamento del domicilio stesso, ai sensi del richiamato art. 161 cod. proc. pen.

L’istituto assume una funzione peculiare, essendo preordinato ad assicurare un pronto rapporto tra il condannato e gli organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza. Tale esigenza di interconnessione è necessaria, come evidenziato dai precedenti citati, per la costante verifica della praticabilità e dell’andamento delle misure alternative, che presuppongono la continua reperibilità dell’interessato sia prima dell’applicazione della misura sia nel corso della sua esecuzione.

Da ciò la Corte ha tratto l’affermazione del principio di diritto per cui l’elezione di domicilio non è condizionata all’ammissione alla misura ma vale per l’intero procedimento, rendendo corretto il rigetto dell’istanza da parte del Tribunale di sorveglianza, a fronte dell’assenza dell’istante nel domicilio dichiarato.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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