Cose in custodia (art. 2051 c.c.): per escludere il risarcimento basta la colpa del danneggiato, non serve una condotta “eccezionale e imprevedibile” (Cass. 808/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 808 del 15 gennaio 2026 (R.G.N. 24023/2022) — Presidente Marco Rossetti, Relatore Pasqualina A. P. Condello.
Il principio di diritto
In tema di responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.), la condotta colposa del danneggiato può ridurre o escludere il risarcimento sul piano della causalità giuridica, in ragione della gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze, senza che occorra dimostrare che essa sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. La responsabilità del custode si fonda unicamente sul nesso causale tra la cosa e il danno, non su una presunzione di colpa, e resta esclusa dal caso fortuito o dalla rilevanza causale della condotta colposa del danneggiato; sono di per sé irrilevanti, ai fini dell’accertamento causale, la natura insidiosa della cosa e la percepibilità o evitabilità dell’insidia.
Il fatto
Una pedone, mentre percorreva a piedi il porticato coperto di una galleria, inciampava nella pavimentazione in marmo sconnessa e avvallata, cadendo e riportando lesioni; lamentava anche l’insufficienza dell’illuminazione. Conveniva in giudizio l’ente locale quale custode della strada; questi, negando la responsabilità, chiamava in causa la società appaltatrice della manutenzione, la quale a sua volta chiamava in garanzia la propria assicurazione per la responsabilità civile.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, ritenendo non provato che la caduta fosse stata determinata dall’alterazione della pavimentazione e comunque escludendo il carattere di insidia, visibile per la differenza cromatica delle tessere mancanti e in un luogo illuminato. La Corte d’appello di Roma confermava: pur ritenendo provata la caduta, escludeva l’insidia perché la sconnessione era percepibile con l’ordinaria diligenza — sia per il diverso colore delle tessere sia per l’illuminazione — ed evitabile, data l’ampiezza del porticato, passando ai lati dell’avvallamento.
La motivazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, che denunciava la violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., ha ritenuto superato l’indirizzo — invocato dalla ricorrente — secondo cui, per interrompere il nesso causale, la condotta del pedone dovrebbe presentare anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità (Cass. n. 25837/2017, n. 17883/2020, n. 4035/2021).
Ha invece dato continuità all’orientamento maggioritario, avallato anche dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 20943/2022; Cass. n. 14228/2023, n. 2376/2024, n. 11152/2023): il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la sola colpa, intesa come oggettiva inosservanza della normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza. Tale condotta può avere rilievo causale concorrente o addirittura esclusivo, in base alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze, senza che occorra dimostrarne il carattere abnorme, eccezionale o imprevedibile. La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda solo sul nesso causale tra la cosa e il danno, non su una presunzione di colpa del custode; la prova liberatoria non riguarda l’assenza di colpa, ma un fatto (caso fortuito) o un atto del danneggiato o di un terzo che si ponga come causa dell’evento ai sensi dell’art. 41, secondo comma, c.p.
Pur avendo la Corte territoriale impropriamente richiamato la nozione di “insidia” — di per sé irrilevante ai fini causali ex art. 2051 c.c. (Cass. n. 8450/2025, n. 4051/2024, n. 5116/2023) — essa aveva nella sostanza accertato che, con l’ordinaria cautela, la danneggiata avrebbe potuto scorgere ed evitare l’anomalia, data l’ampiezza del porticato: la decisione risultava quindi conforme ai principi. Il secondo motivo, relativo all’omesso esame della scarsa visibilità, è stato dichiarato inammissibile, avendo la Corte espressamente accertato che il luogo era illuminato e mirando la censura a un inammissibile riesame del merito.
Implicazioni pratiche
La pronuncia consolida un assetto più rigoroso per il danneggiato nelle cause per cadute su strade e marciapiedi. Perché il custode (ente pubblico o gestore) vada esente da responsabilità non occorre più dimostrare che il comportamento del pedone sia stato eccezionale o imprevedibile: è sufficiente la sua colpa, ciòè la mancata osservanza dell’ordinaria diligenza di fronte a un’anomalia visibile ed evitabile. Un difetto ben percepibile — per colore, contrasto o adeguata illuminazione — e agevolmente aggirabile può così assumere efficacia causale esclusiva, con esclusione del risarcimento.
Per chi agisce resta centrale la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; ma anche una volta superata questa soglia, la valutazione della propria condotta secondo i parametri oggettivi della colpa e delle conseguenze può ridurre o azzerare la pretesa. Sul piano del giudizio di legittimità, l’accertamento in fatto sulla visibilità e sull’evitabilità dell’ostacolo, se congruamente motivato, non è rivedibile in cassazione.
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