Abuso di informazioni privilegiate: la condotta può essere provata per presunzioni semplici, secondo la ragionevole probabilità (Cass. civ. n. 27566/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 27566/2025, pubblicata il 15 ottobre 2025 (camera di consiglio dell’8 ottobre 2025), R.G.N. 6063/2021. Presidente Aldo Carrato, Relatore Riccardo Guida.
Il principio di diritto
In tema di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998), la condotta illecita può essere provata a mezzo di presunzioni semplici, nel cui apprezzamento il giudice di merito incontra il solo limite della probabilità; l’inferenza del fatto ignoto non deve rispondere al canone della ragionevole certezza – così da far apparire il fatto come l’unica conseguenza possibile secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva -, ma a quello della ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull’id quod plerumque accidit.
Il fatto
La Consob aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione interdittiva di cui all’art. 187-quater del TUF per abuso di informazioni privilegiate: l’interessato, entrato in possesso di un’informazione privilegiata relativa a un’operazione societaria (la cessione di una partecipazione di controllo con conseguente obbligo di OPA), l’aveva utilizzata acquistando azioni e poi comunicata a un familiare. La Corte d’appello di Bologna aveva respinto l’opposizione. Il sanzionato ricorre per cassazione.
La motivazione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il giudice di merito aveva correttamente impostato l’accertamento su due momenti – analitico, di selezione degli elementi probatori, e sintetico, di valutazione complessiva e concordante -, traendo dagli indizi la prova presuntiva, ma rigorosa, dell’illecito, e superando con adeguata motivazione le obiezioni sulla catena di trasmissione dell’informazione. Tale percorso è conforme al principio secondo cui l’abuso di informazioni privilegiate può essere provato per presunzioni semplici, nel limite della ragionevole probabilità.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Implicazioni pratiche
La decisione ha rilievo pratico per il contenzioso sanzionatorio Consob in materia di market abuse: l’insider trading può essere accertato sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza necessità di una prova diretta o di una certezza assoluta. Al giudice basta la ragionevole probabilità della ricostruzione secondo l’id quod plerumque accidit, con evidenti riflessi sull’onere della prova e sulle strategie difensive.