Danni da fauna selvatica, ricorso incentrato sull’art. 2043 è inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 913 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sui danni provocati da fauna selvatica protetta, il ricorso per cassazione che continua a muoversi soltanto nell’orbita dell’art. 2043 cod. civ. e che censura l’erronea valutazione delle prove è inammissibile. Esso pone censure di carattere meramente fattuale e non investe validamente la statuizione del giudice di merito sulla mancanza di prova della colpa posta a fondamento della decisione. Il controllo di legittimità non può essere convertito in una rivalutazione del materiale probatorio, né superare la causa petendi su cui la domanda è stata articolata fin dall’instaurazione della lite.

Il Fatto

Una società di autocarrozzeria diviene cessionaria del credito di un danneggiato per la riparazione dei danni materiali subiti dall’autovettura a seguito di un impatto con un cinghiale lungo una strada statale. La società chiede la condanna al pagamento delle somme occorse per le riparazioni nei confronti della Regione, che aveva negato il proprio obbligo anche dopo la procedura di negoziazione.

Il Giudice di pace accoglie parzialmente la domanda, attribuendo alla Regione una responsabilità pari al sessanta per cento. Sull’appello della Regione, il Tribunale accoglie l’impugnazione e rigetta la domanda della cessionaria. Avverso la sentenza d’appello la società ricorre per cassazione con un unico complesso motivo; la Regione resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la causa può essere decisa, come già in appello, applicando il criterio della ragione più liquida, a prescindere dalla ritualità della cessione del credito risarcitorio. Sul punto, infatti, il contraddittorio non si era dipanato e la materia del contendere è agevolmente definibile sulla questione principale del criterio di imputazione della responsabilità e sulla prova dei relativi presupposti.

L’unico motivo di ricorso censura l’errata applicazione dell’art. 2043 cod. civ., la violazione degli artt. 2697 e 2699 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., oltre all’omesso esame della normativa regionale. Il contesto è quello in cui il Tribunale ha escluso la colpa e la carente vigilanza esigibile dalla Regione, rilevando che il tratto stradale dell’incidente è di competenza dell’ANAS e non della Regione.

Secondo la Corte, il motivo — che riporta promiscuamente ampi stralci della sentenza di primo grado, di quella d’appello e degli atti difensivi di merito — non censura adeguatamente l’impianto motivazionale del Tribunale. Il giudice d’appello si muove nell’orbita dell’art. 2043 cod. civ. ed esclude che la cessionaria abbia fornito adeguata prova della colpa regionale.

La domanda risarcitoria è stata, dunque, incentrata sulla cristallizzazione della causa petendi su una tesi giuridica in sé infondata. Pur dando atto del recente mutamento della giurisprudenza di legittimità — i danni da fauna selvatica protetta non rientrano più nell’art. 2043 cod. civ. ma nell’art. 2052 cod. civ., con tendenziale esclusione di un giudicato implicito sulla qualificazione (Cass. n. 31330 del 10/11/2023) — la Corte osserva che l’impugnazione si muove soltanto nell’orbita dell’art. 2043 e resta inammissibile, perché di carattere meramente fattuale.

Del tutto fuori tema è poi il richiamo alla legislazione regionale, che prevede una tutela indennitaria e non risarcitoria (Cass. n. 8383 del 29/04/2020): argomento speso per la prima volta in sede di legittimità e relativo a causa petendi inconciliabile con quella articolata fin dall’origine. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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