COSAP dovuto dalla concessionaria autostradale per il viadotto (Cass. civ. Sez. I n. 23239 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) è sempre dovuto dalla concessionaria incaricata della gestione del servizio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell’infrastruttura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che contrassegnano l’opera gestita non valgono a rendere la concessionaria — che persegue in autonomia un proprio fine di lucro — una mera longa manus dell’Amministrazione statale, né a esonerarla dal canone. Il COSAP è dovuto per l’utilizzazione particolare o eccezionale che il singolo trae dal bene, e non assume rilievo che l’opera sia di proprietà statale, essendo la condotta occupativa posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d’impresa. La realizzazione del viadotto non fa perdere al Comune o alla Provincia la proprietà del bene, poiché il passaggio delle strade al demanio statale richiede un procedimento di espropriazione o accordi con effetti traslativi. La riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. è soddisfatta dalla previsione regolamentare delle sanzioni per la mancata comunicazione dell’occupazione, tra cui può includersi la mancata denuncia della stessa.
Il Fatto
Un ente strumentale del Comune per la gestione di servizi di pubblico interesse ha emesso nei confronti della società concessionaria autostradale un atto di accertamento, contestando l’omessa dichiarazione del COSAP per l’occupazione del suolo pubblico con un cavalcavia, con riferimento a una singola annualità.
La società ha proposto opposizione davanti al giudice di merito, chiedendo di accertare la mancanza dell’obbligo di pagamento. Il Tribunale ha respinto la domanda. La Corte d’appello ha confermato, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il canone è dovuto dalla concessionaria autostradale per il viadotto ricompreso nell’infrastruttura, non potendo essa fruire delle esenzioni riservate alle occupazioni attuate dallo Stato. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; la controricorrente si è difesa con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il primo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per asserita omessa pronuncia sul motivo principale relativo alla carenza del presupposto applicativo del canone per assenza di base normativa. Il motivo è infondato: la censura è generica, perché si limita a richiamare le pagine dell’atto d’appello senza enunciare il contenuto della doglianza non esaminata.
Nel merito, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha richiamato la ricostruzione della vicenda operata in primo grado e un orientamento consolidato, secondo cui il COSAP è sempre dovuto dalla concessionaria per il viadotto ricompreso nell’infrastruttura, non potendo questa essere considerata mera longa manus dell’Amministrazione statale. La sentenza impugnata richiama anche la base normativa rilevante, letta in combinato disposto con la legge delega n. 421/1992 e, in particolare, con l’art. 4, comma 4, lett. b), in materia di tasse per l’occupazione di spazi e aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province.
I motivi dal secondo al quinto — relativi all’assenza del presupposto applicativo del canone, all’esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato, alla effettiva sottrazione del bene e all’assenza dei presupposti per la sanzione per omessa dichiarazione — sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. La Corte ne segnala anzitutto i rilevanti profili di inammissibilità, non chiarendo la parte in che termini li avesse sottoposti al giudice di secondo grado.
Nel merito, si tratta di questioni già ampiamente esaminate, sia dalla Prima Sezione civile sia dalla Sezione tributaria tra le stesse parti per altre annualità. Il canone è dovuto per l’utilizzazione particolare o eccezionale che il singolo trae dal bene, non assumendo rilievo che l’opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in being dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d’impresa. Né è dirimente l’assenza di poteri di rimozione o riappropriazione da parte del Comune, che caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provvedimento concessorio.
La costruzione del viadotto non fa perdere al Comune o alla Provincia la proprietà del bene: il passaggio delle strade comunali e provinciali nel demanio statale richiede un procedimento di espropriazione o la conclusione di accordi con effetti traslativi. Quanto alla dedotta violazione dei principi di legalità e tassatività, la lett. g-bis dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997 dispone espressamente che i regolamenti comunali prevedano le sanzioni amministrative per le condotte in violazione dell’obbligo di pagamento, tra cui può includersi la mancata comunicazione dell’occupazione, senza problemi di indeterminatezza e nel rispetto della riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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