Giurisdizione ordinaria sul danno da affidamento leso dalla commissione esaminatrice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1759 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della giurisdizione il giudice deve avere riguardo al petitum sostanziale, da identificare in funzione della causa petendi e della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, con riferimento ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal privato nei confronti della pubblica amministrazione, di risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell’incolpevole affidamento riposto nella regolarità delle operazioni concorsuali, allorché il pregiudizio non derivi dall’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela, ma da un comportamento materiale illecito endoprocedimentale, primo anello di una serie causale. In tale ipotesi la lesione non discende dalla violazione delle regole di diritto pubblico sull’esercizio della potestà amministrativa, bensì dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che si traducono in regole di responsabilità e non di validità dell’atto.

Il Fatto

Una candidata aveva superato gli esami orali di un concorso, ma era stata successivamente esclusa dopo che era emerso lo scambio materiale dei propri elaborati scritti con quelli di un’altra candidata. L’amministrazione aveva annullato in autotutela il provvedimento di ammissione alla prova orale.

La candidata ha evocato in giudizio il Ministero dell’Istruzione, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il tribunale ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario e la corte d’appello ha confermato la decisione, qualificando la fonte del danno come comportamento materiale della commissione esaminatrice, che aveva scambiato gli elaborati per negligenza. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio, qualificato come ius receptum, secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e va individuata guardando al petitum sostanziale, ossia alla natura intrinseca della posizione giuridica azionata, desunta dai fatti allegati e dal rapporto giuridico di cui essi sono espressione. Il giudice deve esaminare i fatti dedotti prescindendo dalla loro effettiva sussistenza, perché tale profilo attiene al merito.

Nel caso concreto, la Corte rileva che a fondamento della domanda risarcitoria non era stata posta l’illegittimità della procedura concorsuale, né dell’annullamento in autotutela dell’ammissione agli orali, provvedimento che la candidata non aveva contestato. La domanda si fondava invece sulla lesione dell’affidamento riposto nella regolarità delle operazioni e sul carattere colposo della condotta materiale dei componenti della commissione.

L’illecito, quindi, non deriva dal provvedimento di annullamento, ma da un comportamento materiale, primo anello di una serie causale che ha poi condotto all’annullamento in autotutela. Su queste basi la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 25324 del 28.08.2023: appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell’incolpevole affidamento riposto sull’adozione di un provvedimento ampliativo, sia in caso di successivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo, sia in ipotesi di affidamento ingenerato dal comportamento dell’amministrazione. Il pregiudizio non deriva dalla violazione delle regole di diritto pubblico, ma dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che sono regole di responsabilità e non di validità dell’atto.

Il primo motivo è dunque respinto. Quanto al secondo, con cui si deduceva l’assenza di colpa e di nesso causale per essere lo scambio frutto di un errore materiale, la Corte lo dichiara inammissibile: il motivo non si confronta con il decisum e si limita ad asserire apoditticamente l’esclusione della colpa. La pronuncia impugnata valorizza correttamente la posizione di garanzia dei componenti della commissione, che richiede regole di prudenza per assicurare la corretta attribuzione dell’elaborato anonimizzato al suo autore. L’infondatezza del ricorso esime infine dalla rinnovazione della notifica, erroneamente indirizzata ad un difensore del primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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