Danno da vacanza studio: motivazione apparente se qualifica la società come mero intermediario senza spiegare perché (Cass. 34056/2025)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 34056 del 24 dicembre 2025 (R.G.N. 1207/2023) — Presidente Luigi Alessandro Scarano, Relatore Pasqualina A. P. Condello
Il principio di diritto
Nel contratto di viaggio disciplinato dalla Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV), l’intermediario di viaggio — assimilato al mandatario con rappresentanza — non risponde dell’inadempimento dei servizi di viaggio o soggiorno (artt. 17 e 22, comma 3, CCV), mentre l’organizzatore risponde di ogni pregiudizio derivante dall’inadempimento dei propri obblighi di organizzazione (art. 13 CCV), salvo provi di essersi comportato da organizzatore diligente; la qualificazione di una parte come mero intermediario, anziché organizzatore, deve fondarsi su precise evidenze processuali con motivazione adeguata, ed è nulla per motivazione apparente quella che non spiega in base a quali elementi vi sia pervenuta.
Il fatto
Uno studente, minorenne all’epoca, si infortunava durante una vacanza studio all’estero — colpito da una pallonata che gli causava la perforazione di un timpano — e agiva in giudizio contro la società con cui era stato sottoscritto il contratto, chiedendone la condanna, quale organizzatrice del viaggio, al risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi informativi e di assistenza. La società eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver agito come mero intermediario. Il Tribunale di Milano respingeva la domanda e la Corte d’appello di Milano confermava, accogliendo l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Il danneggiato ricorreva per cassazione con due motivi.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso. Richiamata la disciplina della Convenzione di Bruxelles del 1970 (L. 1084/1977), la Corte ribadisce la distinzione tra organizzatore e intermediario di viaggio: l’intermediario si obbliga a procurare al viaggiatore, presso terzi, un contratto di organizzazione o un servizio separato, spendendo il nome del cliente, ed è assimilato al mandatario con rappresentanza, sicché ogni rischio di inadempimento dei servizi grava sul fornitore e non su di lui (artt. 17 e 22, comma 3, CCV); l’organizzatore, invece, si obbliga in nome proprio a procurare un insieme di prestazioni turistiche e risponde dell’inadempimento dei propri obblighi (art. 13 CCV), salvo prova della diligenza. Su queste premesse, la sentenza d’appello è cassata per motivazione apparente: pur avendo riconosciuto che i profili di inadempimento dedotti attenevano agli obblighi dell’organizzatore, la Corte territoriale ha qualificato la società come mero intermediario senza spiegare in base a quali evidenze, a fronte di documenti — il modulo di iscrizione e il versamento dell’intero corrispettivo in suo favore — che la indicavano come titolare del rapporto. Rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Per chi tratta contenzioso turistico: la qualificazione del soggetto come organizzatore o intermediario di viaggio è decisiva sul piano risarcitorio, perché solo l’organizzatore risponde dell’inadempimento delle prestazioni di viaggio. Tale qualificazione non può essere assunta apoditticamente: il giudice deve motivarla sulla base di elementi concreti — chi figura come titolare del rapporto nei documenti, chi incassa il corrispettivo, se il contratto indica un organizzatore terzo — e una motivazione che si limiti ad affermare la veste di intermediario senza dar conto del percorso logico è nulla perché apparente. Per il consumatore danneggiato, i documenti contrattuali e di pagamento sono la leva per radicare la responsabilità dell’organizzatore.
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