Nascita indesiderata: chi agisce deve provare che la gestante, se informata, avrebbe interrotto la gravidanza (Cass. 23330/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 23330/2026, data di pubblicazione 15 luglio 2026 (R.G.N. 7225/2024) – Presidente Emilio Iannello, Relatore Cristiano Valle.

Il principio di diritto

In tema di responsabilità̀ sanitaria per nascita indesiderata, l’onere di provare che la gestante, se correttamente informata dell’anomalia del nascituro, avrebbe scelto di interrompere la gravidanza grava sulla parte che agisce per il risarcimento; tale volontà̀ non può̀ essere desunta dal solo fatto di essersi la gestante sottoposta a uno specifico esame diagnostico, potendo tale scelta spiegarsi, non implausibilmente, con il desiderio di vivere serenamente la gravidanza. La valutazione degli elementi presuntivi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

Il fatto

Nel corso di una terza gravidanza una gestante, per il timore – legato a un precedente familiare – di essere portatrice sana di una specifica sindrome genetica, si sottopose nel 1999, presso un centro diagnostico, a un apposito test genetico, che diede esito negativo. Il bambino nacque; solo negli anni successivi gli venne diagnosticata la sindrome, poi riscontrata anche nella madre. Ritenendo che il centro avesse errato l’indagine, i genitori, in proprio e quali esercenti la responsabilità̀ genitoriale sul minore, convennero in giudizio la struttura e l’Azienda ospedaliera universitaria per il risarcimento dei danni, tra l’altro per non essere stata la madre posta nelle condizioni di interrompere la gravidanza.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza parziale, pur affermando la responsabilità̀ della struttura per l’errore diagnostico, rigettò la domanda risarcitoria per difetto di prova della volontà̀ di interruzione della gravidanza; la Corte d’Appello di Napoli confermò. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo (violazione delle regole sulla prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. e vizio di motivazione) osserva che, in tema di danno da nascita indesiderata, l’onere della prova della volontà̀ abortiva grava sulla parte che agisce (Sez. U. n. 25767/2015): i giudici di merito, con motivazione non implausibile, hanno escluso che il solo essersi la gestante sottoposta al test provasse tale volontà̀, ben potendo quella scelta spiegarsi con il desiderio di vivere serenamente la gravidanza. La selezione degli elementi indiziari rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la parte del motivo relativa all’omesso esame è inammissibile, poiché́ non individua un fatto storico ma un insieme di circostanze e sollecita un sindacato sulla motivazione non più̀ deducibile.

Il secondo motivo (artt. 4, 6 e 7 della legge n. 194/1978) è infondato: l’interruzione oltre il novantesimo giorno presuppone un serio pericolo per la salute della donna, che non poteva presumersi dallo stato di salute del figlio e andava allegato e provato. Il terzo motivo è infondato: la domanda di risarcimento da lesione del consenso informato risultava compiutamente formulata solo in comparsa conclusionale, e quindi preclusa. Il quarto motivo (mancata ammissione delle prove orali) è inammissibile per la preclusione da “doppia conforme”, anche perché́ i capitoli non vertevano su manifestazioni di volontà̀ abortiva. Il quinto motivo, relativo alla compensazione delle spese, è infondato in via consequenziale.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese, in ragione dell’eccezionalità del caso e dell’accertata (con statuizione passata in giudicato) sussistenza di un errore diagnostico; dispone l’omissione delle generalità̀ ex art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Implicazioni pratiche

Nelle azioni per nascita indesiderata resta a carico di chi agisce la prova che la gestante, se correttamente informata, avrebbe interrotto la gravidanza nei limiti della legge n. 194/1978, ivi compreso – per l’interruzione oltre il novantesimo giorno – il serio pericolo per la sua salute, che va allegato e dimostrato e non può̀ presumersi. Il solo essersi sottoposta a un esame diagnostico non integra tale prova. La valutazione degli indizi spetta al giudice di merito e, in regime di doppia conforme, il sindacato di legittimità̀ è ristretto; le domande nuove, come quella da lesione del consenso informato, vanno introdotte tempestivamente e non in comparsa conclusionale.

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