Danno da disservizio e danno all’immagine nella responsabilità amministrativa militare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 63 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da disservizio non può essere ritenuto sussistente in re ipsa per il solo fatto che il dipendente abbia realizzato un illecito foriero di danno patrimoniale diretto: incombe sulla Procura regionale l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., che la condotta abbia determinato una concreta dispersione di energie lavorative o una riduzione della qualità e dell’efficienza dell’azione amministrativa. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è azionabile, dopo l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, anche in relazione a reati diversi da quelli previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, purché accertati con sentenza penale irrevocabile, non essendo più richiesta la tassativa riconducibilità della condotta ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. Il riconoscimento in sede penale di un vizio parziale di mente (nella specie la ludopatia) non incide automaticamente sulla valutazione dell’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, dovendo l’interessato provare la cogenza del disturbo in relazione alle singole condotte appropriative.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio davanti alla Corte dei conti un sottufficiale dell’Esercito, all’epoca in servizio presso un reggimento addestramento volontari e addetto alla contabilità, per la sottrazione complessiva di € 197.434,16 perpetrata fra il 2014 e il 2017. Il militare, approfittando delle credenziali di accesso ai sistemi informatici per la gestione stipendiale, faceva risultare ancora in servizio volontari già congedati e ne dirottava gli emolumenti su conti a sé riconducibili.

Il requirente chiedeva la condanna al pagamento complessivo di € 321.198,24, articolato in danno patrimoniale diretto, danno da disservizio e danno all’immagine. La condotta era già stata accertata in sede penale con condanna per truffa pluriaggravata, resa irrevocabile il 28 febbraio 2023. Il convenuto si costituiva chiedendo il proscioglimento, in subordine la riduzione del danno patrimoniale e il rigetto delle ulteriori voci, valorizzando la ludopatia riconosciuta in secondo grado penale come vizio parziale di mente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la sussistenza del danno patrimoniale diretto “per tabulas”, sulla base delle sentenze penali e della relazione della commissione d’inchiesta. Le operazioni illecite, complessivamente sessantatré, erano state realizzate sostituendo gli IBAN dei militari congedati con quelli propri e validando le variazioni con credenziali condivise fra più soggetti. La quantificazione è stata operata al lordo delle ritenute fiscali, in adesione al principio di diritto delle Sezioni Riunite n. 24/2020/QM, secondo cui rileva l’onere complessivamente sopportato dall’amministrazione.

Sul danno da disservizio, la Corte ha parzialmente aderito alla tesi difensiva. La Procura non ha fornito prova della componente riferita alla distrazione di energie lavorative, essendosi limitata a una generica affermazione di sussistenza quasi che il pregiudizio dovesse ritenersi in re ipsa. Richiamando la giurisprudenza contabile (Sez. III Appello n. 8/2024), il Collegio ha ribadito che il danno da disservizio si configura in presenza di una condotta che incide sulla qualità del servizio e sul risultato dell’apparato organizzativo, con pregiudizio all’efficienza e all’economicità dell’azione amministrativa.

È stata invece riconosciuta la seconda posta della medesima voce, costituita dal costo sostenuto per i lavori della commissione d’inchiesta, equitativamente determinato in € 1.000,00 ai sensi dell’art. 1226 c.c., ove la valutazione prudenziale del giudice è stata condivisa.

Quanto al danno all’immagine, il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla natura del reato. Dopo l’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001 a opera dell’allegato 3 del codice di giustizia contabile, il rinvio dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78 del 2009 deve intendersi operato all’art. 51, comma 7, c.g.c., con la conseguenza che è sufficiente un delitto comune in danno dell’amministrazione e non più uno dei delitti contro la P.A. Il danno è stato quantificato in via equitativa in € 50.000,00, escludendo il criterio presuntivo del “duplum” di cui all’art. 1, comma 1-sexies, L. n. 20/1994 per la diffusione solo locale della notizia.

Infine, sull’elemento soggettivo, la Corte ha escluso che la ludopatia potesse attenuare la responsabilità amministrativa. In linea con la giurisprudenza di legittimità, la patologia non giustifica l’appropriazione del denaro, comportamento autonomo rispetto all’impulso al gioco, restando a carico dell’interessato la prova della cogenza del disturbo in relazione a ciascuna condotta. Il convenuto è stato pertanto condannato al pagamento complessivo di € 248.434,16, con rivalutazione dal giudicato penale e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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