Inammissibile la domanda di riliquidazione della pensione di reversibilità senza istanza amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 28 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, prevista dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla domanda amministrativa rivolta all’ente competente all’erogazione della prestazione, che ha carattere costitutivo. Il medesimo onere grava sulla domanda di riliquidazione della pensione di reversibilità fondata sull’incremento della maggiorazione per esposizione ad amianto spettante al dante causa: il titolare della pensione ai superstiti non può agire in giudizio in mancanza di una propria istanza amministrativa. L’intervento volontario del terzo è inammissibile quando non è notificato alle controparti e quando è depositato oltre il termine fissato dal giudice per la costituzione degli eredi. Le deduzioni della parte resistente non specificamente contestate dalla controparte costituita devono ritenersi ammesse ai sensi degli artt. 7 e 95 c.g.c..

Il Fatto

L’originario ricorrente, ex dipendente del Ministero della difesa con qualifica di operatore di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche presso l’Arsenale militare marittimo di La Spezia, ha adito la Corte dei conti per ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 257/1992 e la riliquidazione del trattamento pensionistico con il moltiplicatore dell’1,50 per cento, oltre interessi e rivalutazione. A sostegno ha dedotto di aver manipolato e trattato materiale isolante in amianto per oltre un decennio, e di aver inoltrato rituale domanda amministrativa all’amministrazione, all’INPS e all’INAIL senza ottenere riscontro.

Nelle more del giudizio è emerso il decesso dell’originario ricorrente, avvenuto prima del deposito del ricorso. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per nullità del mandato e, in subordine, l’interruzione del processo. Il giudizio è stato proseguito dalla coniuge superstite, nella qualità di erede, ed è intervenuta volontariamente la figlia. La difesa dell’istituto ha contestato la qualità di erede della coniuge e l’assenza di una domanda amministrativa di riliquidazione della pensione di reversibilità.

La Motivazione della Corte

Il giudicante esamina anzitutto l’intervento volontario della figlia dell’originario ricorrente e lo dichiara inammissibile per due ragioni concorrenti. L’atto non risulta notificato alle controparti, in violazione dell’art. 160, comma 3, c.g.c., e risulta depositato oltre il termine fissato con l’ordinanza n. 6/2022, con la quale era stato assegnato termine per la costituzione degli eredi.

Quanto alla domanda in prosecuzione della coniuge superstite, la Corte rileva che la questione della qualità di erede è già stata risolta con la sentenza-ordinanza n. 55/2022. Residua invece la questione dell’improponibilità della domanda di adeguamento della pensione di reversibilità per mancanza di istanza amministrativa.

Il giudice richiama il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità: la domanda di rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla domanda amministrativa rivolta all’ente competente, cui va riconosciuto carattere costitutivo (Cass., sez. VI, n. 11574/2015). Nel caso concreto la domanda amministrativa risulta presentata dall’originario ricorrente, ma la titolare della pensione di reversibilità non ha formulato alcuna istanza di riliquidazione della stessa sulla base dell’incremento della maggiorazione spettante al dante causa.

La Corte sottolinea il comportamento processuale della parte: a fronte della deduzione del resistente, nulla è stato osservato nella discussione orale e nessuna memoria è stata depositata nel termine assegnato proprio per l’approfondimento dell’inammissibilità. Le deduzioni dell’istituto, non specificamente contestate, si intendono pertanto ammesse ai sensi degli artt. 7 e 95 c.g.c.. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità della domanda.

Il giudizio si conclude quindi su questioni preliminari, con compensazione integrale delle spese. La Corte dichiara inammissibili tanto l’intervento volontario quanto la domanda in prosecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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