Pensione privilegiata militare e concorso di fattori preesistenti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 65 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata militare, quando la patologia principale risulti preesistente rispetto al trauma occorso in servizio, il concorso tra un fattore eziologico ricollegabile al servizio e fattori esogeni preesistenti legittima l’attribuzione della sola indennità una tantum in tabella B. Il giudice contabile, in via equitativa, valuta la congruenza della classificazione operata dalla Commissione medica ospedaliera e ribadita dal consulente tecnico d’ufficio. La domanda di pensione privilegiata è pertanto rigettata quando l’infermità principale non sia causalmente riconducibile al servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in ferma annuale, aveva subìto nel giugno 2009 un trauma distorsivo al ginocchio destro durante il servizio. Per la conseguente infermità, riconosciuta dipendente da causa di servizio, il Ministero della Difesa gli aveva attribuito nel 2018 un’indennità una tantum di tre annualità. Un’istanza di aggravamento presentata nel 2019 era stata rigettata.
Lamentando una maggior gravità della patologia rispetto alla valutazione della CMO, il ricorrente ha domandato la pensione privilegiata, almeno in ottava categoria, dalla data del congedo. Il Ministero ha confermato la propria posizione, richiamando il fascicolo amministrativo. La causa è stata istruita con consulenza tecnica d’ufficio e quindi decisa.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto ricostruito il quadro fattuale, desumendo la descrizione della patologia dal giudizio diagnostico della CMO del 30 marzo 2016. Dalla documentazione emerge che il ginocchio destro non era affatto integro: la risonanza magnetica aveva già evidenziato una lacerazione cronica del legamento crociato anteriore, con segni di lassità da sospetta lesione inveterata.
Il Collegio ha poi rilevato che, già nel novembre 2009, al ricorrente era stata prospettata la sola strategia chirurgica, con indicazione della lesione del LCA come problematica principale. Tuttavia il ricorrente non si era mai orientato verso tale terapia, tanto che a distanza di dieci anni persisteva una lesione completa del legamento, accompagnata da ulteriori patologie anche al ginocchio controlaterale.
Su queste basi la Corte ha ritenuto che la problematicità principale fosse preesistente rispetto al trauma oggetto di lite, le cui conseguenze immediate apparivano modeste. In via equitativa, il concorso tra il fattore eziologico di servizio, secondario, e i fattori primari esogeni e preesistenti rende congrua la quantificazione in tabella B operata dalla CMO e ribadita dal consulente tecnico.
La domanda è stata quindi rigettata. La Sezione ha tuttavia disposto l’integrale compensazione delle spese di lite e di quelle della consulenza tecnica, in ragione dell’evidente complessità della fattispecie, con liquidazione di queste ultime mediante separato provvedimento.
Nota della Redazione
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