Riliquidazione pensione militare: aliquota 2,44% per anzianità ante 1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 147 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, lett. a), legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni, va determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile, ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Non trova applicazione, fuori dal proprio contesto di riferimento, la misura fissa del 44%, che condurrebbe a una duplicazione della valorizzazione del medesimo periodo di servizio. Il giudice non incorre in ultrapetizione né in violazione della pregiudiziale amministrativa quando la domanda di riliquidazione, pur formulata con riferimento al coefficiente unitario, esprima un petitum sostanziale di ricalcolo, essendosi l’Istituto previdenziale pronunciato in via amministrativa applicando il diverso coefficiente del personale civile.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza, ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 in luogo dell’aliquota prevista dall’art. 44 del medesimo testo unico, applicata dall’Istituto previdenziale in sede amministrativa.

La Sezione giurisdizionale regionale ha respinto la domanda e ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione dell’aliquota annua del 2,44%, ritenendo che essa integrasse una domanda nuova, in assenza di previa istanza amministrativa, con conseguente violazione della pregiudiziale amministrativa. Il ricorrente ha proposto appello, deducendo l’errata interpretazione dell’art. 54 e invocando il principio affermato dalle Sezioni riunite n. 1/QM/2021. L’Istituto si è costituito eccependo l’infondatezza del gravame e, in via subordinata, ha assentito al riconoscimento della sola aliquota annua del 2,44%.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, secondo cui l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile fuori dal proprio contesto di riferimento. Per la determinazione della quota retributiva del militare cessato con oltre venti anni di servizio, la pensione va calcolata applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno di anzianità maturato al 31 dicembre 1995.

Il Collegio richiama la ratio della pronuncia nomofilattica: l’applicazione univoca della percentuale fissa del 44% comporterebbe una prima valorizzazione del periodo compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il compimento dei venti anni nella quota retributiva, e una seconda valorizzazione del medesimo periodo nella quota contributiva, con duplicazione dei trattamenti.

La Sezione rileva che i principi delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 sono stati estesi, con la successiva sentenza n. 12/QM/2021, anche ai militari collocati in quiescenza con anzianità complessiva superiore a venti anni ma inferiore a quindici alla data del 31 dicembre 1995. Il Collegio dichiara di conformarsi a tale percorso argomentativo, recepito dalla giurisprudenza delle Sezioni d’appello.

Sul piano processuale, la Corte supera le obiezioni del primo giudice. Il ricorso, pur imperniato sull’applicazione del coefficiente unitario previsto dall’art. 54, costituiva espressione di un petitum sostanziale volto al ricalcolo della pensione. Non sussiste quindi ultrapetizione, né violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., poiché l’Istituto si era pronunciato applicando il diverso coefficiente previsto per il personale civile dall’art. 44.

L’appello è accolto. L’Istituto è condannato a ricalcolare la pensione nei termini indicati e a corrispondere i ratei arretrati, incrementati della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo. La domanda di interessi anatocistici, autonoma e distinta, è invece rigettata: non proposta nel ricorso introduttivo, non può essere avanzata per la prima volta in appello, per il divieto dei nova sancito dall’art. 193 c.g.c. Le spese sono integralmente compensate per la novità della pronuncia delle Sezioni riunite intervenuta dopo la decisione di prime cure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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