Danno erariale insussistente per affidamento in house senza valutazione di congruità (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 1 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di congruità economica dell’offerta richiesta dall’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 non si risolve nell’individuazione del prezzo più basso: la motivazione rafforzata impone alla stazione appaltante di pesare obiettivi di universalità, efficienza e qualità del servizio, e non è precluso l’affidamento in house a costi superiori a quelli di mercato se la scelta risponde ragionevolmente ai bisogni della collettività. La mancata effettuazione di tale valutazione non determina di per sé un danno erariale, che va provato: i criteri di stima fondati sul confronto tra le tariffe delle società in house e quelle praticate dalle imprese esterne destinatarie di esternalizzazioni sono inattendibili quando le attività esternalizzate siano marginali e i servizi affidati non siano fungibili con quelli disponibili sul mercato. Il dies a quo della prescrizione coincide con il pagamento, e ciascun esborso ha un proprio termine.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio quattordici soggetti — dirigenti regionali, funzionari delle Province autonome e componenti di un gruppo di lavoro — chiedendo la condanna pro quota al pagamento di oltre cinque milioni di euro a favore della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il pregiudizio contestato deriverebbe dall’omessa valutazione di congruità degli affidamenti in house, avvenuti tra il 2016 e il primo semestre del 2022, dei servizi di gestione e sviluppo del sistema informativo del libro fondiario integrato con il catasto.

Il danno è stato quantificato come differenza tra il costo di mercato, ricavato dalle tariffe praticate dalle imprese esterne alle due società beneficiarie, e gli importi fatturati dalle stesse alla Regione; a ciascun convenuto sono state attribuite quote di responsabilità per gli atti esecutivi e i decreti di spesa adottati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge preliminarmente le eccezioni di difetto di giurisdizione e di nullità della citazione. Sulla prima rileva che l’oggetto dell’azione non è l’opportunità della scelta in house, ma la presunta diseconomicità delle tariffe: la Corte dei conti può sindacare la legittimità dell’azione amministrativa sotto i profili di legalità, economicità ed efficacia. Sulla seconda riconosce che il documento indicato in citazione quale fonte della notitia damni non contiene quanto attribuitogli, ma nega che gli approfondimenti istruttori siano stati espressione di un controllo generalizzato, emergendo dai molteplici rilievi formulati in sede di parifica la notizia di un potenziale danno.

Quanto alla prescrizione, il dies a quo è individuato nel momento dell’esborso e ciascun pagamento non dovuto ha un autonomo termine; le pretese riguardano solo i mandati successivi al gennaio 2019 e l’interruzione dell’invito a dedurre nel gennaio 2024 rende tempestiva l’azione.

Nel merito, la Corte applica anzitutto lo scudo erariale dell’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020. Le condotte contestate — sottoscrizione di decreti, approvazioni, visti — hanno natura commissiva, con nesso causale materiale rispetto agli esborsi: la concorrente accusa di avere omesso la valutazione di congruità attiene solo all’elemento soggettivo e non consente di riqualificare come omissiva la condotta. Di qui il pieno proscioglimento dei componenti non nominati per il periodo successivo al 16 luglio 2020 e la riduzione delle contestazioni per gli altri.

La Corte accerta poi che il preteso danno non è provato. L’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 richiede una motivazione rafforzata che non equivale alla scelta del prezzo più basso e ammette affidamenti a costi maggiori; la congruità va valutata caso per caso, senza necessità di indagini di mercato se sussistono ragioni motivate. Nel caso concreto, la peculiarità del sistema tavolare — un unicum a livello nazionale — e la continuità trentennale dell’autoproduzione, documentate da relazioni tecniche non smentite, escludono che il servizio fosse disponibile sul mercato. Le esternalizzazioni risultano marginali, secondo le percentuali emergenti dagli atti, e non è congruo calcolare il danno sulla tariffa minima applicata per pochi servizi disomogenei.

Infine, in via ulteriore, difetta la colpa grave. Nel 2016 il processo decisionale faceva capo alle Province autonome e la Regione aveva avviato un confronto con le società in house sull’applicazione dell’art. 192, concordando una clausola di adeguamento automatico delle tariffe; l’ANAC non aveva ancora adottato linee guida. Quanto al gruppo di lavoro, la valutazione di congruità non rientrava tra le sue attribuzioni, riguardando il momento dell’affidamento, già deliberato; le iniziative assunte a valle costituiscono espressione di burocrazia difensiva. I convenuti sono prosciolti da ogni addebito, con rifusione delle spese di difesa a carico della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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