Rideterminazione pensione militare ex art 54 dPR 1092/1973 e cessazione materia contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 54 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per la rideterminazione del trattamento ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che sia acquisito agli atti il venir meno di ogni contestazione sul diritto sostanziale dedotto, non residuando l’esigenza di affermare la volontà della legge nel caso concreto. Tale esito ricorre quando l’Ente previdenziale abbia provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento delle differenze economiche nei limiti della prescrizione e il ricorrente vi abbia espressamente aderito. La compensazione delle spese può essere disposta in considerazione della durata non irragionevole dell’adempimento e del contrasto giurisprudenziale definito dalle Sezioni Riunite in epoca di poco anteriore al deposito del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare della Guardia di Finanza, arruolato nell’ottobre 1985 e cessato dal servizio per infermità con decorrenza dal gennaio 2010, è titolare di un trattamento pensionistico liquidato dall’INPS con il sistema misto, sulla base di un’anzianità di dodici anni e due mesi maturata al 31.12.1995. Egli ha chiesto la rideterminazione della pensione mediante applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, assumendo l’erronietà del computo effettuato dall’Istituto con applicazione dell’art. 44 d.P.R. citato.
Dopo una diffida amministrativa non andata a buon fine, il ricorrente ha adito la Corte dei conti. Costituendosi in giudizio, l’INPS ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto alla riliquidazione della pensione dal gennaio 2010 e al pagamento delle differenze economiche sui ratei arretrati entro il limite della prescrizione quinquennale. La difesa del ricorrente ha aderito alla richiesta, domandando la condanna dell’Istituto alle spese.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice riguarda il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento previa applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto della cessazione della materia del contendere, che ricorre quando risulti acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e, conseguentemente, non vi sia più necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Nel caso esaminato, il ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta avanzata dall’INPS. Dalle difese delle parti e dalla documentazione in atti il giudice desume la sussistenza dei presupposti della declaratoria, essendo stato l’Ente previdenziale a ricalcolare la pensione con decorrenza dal gennaio 2010 e a incrementarla sino a un importo determinato. La circostanza è provata dalla determina di riliquidazione prodotta in atti.
La Corte accerta inoltre che, con il cedolino di pensione del maggio 2022, l’INPS ha pagato i dovuti arretrati entro il limite della prescrizione quinquennale, calcolata a ritroso dall’istanza amministrativa dell’8.3.2021, con computo a partire dal mese di marzo 2016. Devono considerarsi prescritti gli arretrati di pensione anteriori a tale mese.
Quanto agli oneri, il giudice compensa le spese di lite. La decisione valorizza il tempo non irragionevole impiegato dall’INPS per l’adempimento della pretesa azionata e il contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Riunite in un periodo di poco anteriore al deposito del ricorso. Sul piano processuale, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite, mandando alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
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Nota della Redazione
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