Danno all’immagine da assenteismo e culpa in vigilando della dirigente (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 156 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce doloso occultamento del danno la fraudolenta attestazione della presenza in servizio realizzata mediante scambio di badge elettronici, con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione dell’azione erariale decorre, quanto meno, dalla data di emissione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. La speciale ipotesi di danno all’immagine di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, essendo connotata da tassatività e tipicità, è perseguibile in assenza di sentenza penale irrevocabile di condanna e non è suscettibile di applicazione analogica nei confronti del dirigente evocato per la diversa condotta omissiva di mancata vigilanza. Il danno all’immagine va quantificato equitativamente nella misura del quintuplo del danno patrimoniale, in assenza di prova di un diffuso clamor mediatico. Il potere riduttivo è escluso per le fattispecie connotate da dolo.
Il Fatto
La Procura regionale evocava in giudizio diciannove dipendenti del Genio civile di Avellino per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale conseguente a condotte di assenteismo fraudolento, realizzate nel periodo dal 30.4.2018 al 13.6.2018 mediante l’assiduo scambio di badge elettronici e l’allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro, con falsa attestazione di ore di lavoro regolarmente retribuite. In via sussidiaria, era evocata una dirigente regionale per omessa vigilanza, ascritta a titolo di colpa grave.
A seguito di indagini della Guardia di Finanza e del procedimento penale, gli interessati erano sottoposti a procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento per alcuni e con sanzioni conservative per altri, mentre nei confronti della dirigente era disposta l’archiviazione. Il procedimento penale si definiva con la condanna di uno dei dipendenti e con l’accesso alla “messa alla prova” per gli altri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di nullità della citazione per genericità, ritenendo l’atto sufficientemente analitico sulla base della relazione della G.d.F. e dei relativi allegati. Ha altresì rigettato l’eccezione di prescrizione, affermando che le condotte fraudolente integrano gli estremi del doloso occultamento del danno, con la conseguenza che il termine quinquennale decorre dalla data di emissione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., divenuto idoneo a disvelare gli elementi della fattispecie dannosa.
Nel merito, la Corte ha accertato la sussistenza della responsabilità amministrativa dei convenuti principali, valorizzando gli esiti delle videoriprese occulte e dei pedinamenti eseguiti dalla G.d.F., che avevano comprovato la dolosa alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze. Con riferimento al danno patrimoniale, ha aderito alla quantificazione operata dalla Procura, parametrata al costo orario del lavoro non reso. In relazione al danno all’immagine, il Collegio ha ritenuto sovrabbondante il criterio del decuplo, non essendo emersa prova di un diffuso clamor mediatico, e ha proceduto alla quantificazione equitativa applicando il parametro del quintuplo del danno patrimoniale.
Quanto alla posizione della dirigente evocata in via sussidiaria, la Corte ha escluso la configurabilità della culpa in vigilando per il danno patrimoniale, avendo l’interessata adottato le misure organizzative di prevenzione e controllo raccomandate dalla prassi regionale, in un contesto di cronica carenza di figure dirigenziali e dislocazione degli uffici su più sedi. L’assenza dell’elemento soggettivo è stata confermata alla luce della nozione tipizzata di colpa grave introdotta dalla novella normativa, applicabile ai procedimenti pendenti.
Con riferimento al danno all’immagine, il Collegio ha dichiarato inammissibile l’azione nei confronti della dirigente, ritenendo la speciale fattispecie di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 insuscettibile di applicazione analogica alla condotta omissiva di mancata vigilanza, non tipizzata dal legislatore. Il danno all’immagine risulta perseguibile, in deroga alla pregiudizialità penale, esclusivamente all’esito dell’accertamento della condotta attiva tassativamente determinata di falsa attestazione della presenza in servizio.
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Nota della Redazione
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