Inammissibile l’opposizione a intimazione per giudicato contabile sul rapporto concessorio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 289 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato sostanziale formatosi sul rapporto concessorio e sull’obbligo di riversamento dei proventi del gioco del lotto copre ogni accertamento di fatto e di diritto che ne costituisce il fondamento logico-giuridico, comprese le questioni sulla giurisdizione contabile e sulla debenza della pretesa. Ne deriva l’inammissibilità, per violazione del principio del ne bis in idem, del giudizio di opposizione avente ad oggetto gli atti esattivi posti in essere dall’agente della riscossione in esecuzione della medesima ordinanza-ingiunzione, trattandosi di atti conseguenziali al rapporto già definitivamente accertato dal giudice contabile.
Il Fatto
Il titolare di una ricevitoria del lotto impugnava, quale ricorrente in riassunzione, l’intimazione di pagamento per oneri accessori 2008 notificata dall’agente della riscossione nel 2022. La pretesa si fondava su due cartelle: una per omessi versamenti dei proventi del gioco del lotto del 2012, di importo superiore a trecentomila euro, e una di modesto importo per spese di giudizio.
Il giudizio giungeva alla Sezione dopo la sentenza n. 6351/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, che aveva declinato la giurisdizione tributaria in favore del giudice contabile. Quest’ultimo, con precedente sentenza n. 90/2022, aveva già respinto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa per il mancato riversamento dei proventi della medesima gestione; decisione confermata in appello. Il ricorrente deduceva la mancata notifica delle cartelle presupposte, il difetto di motivazione dell’intimazione, nonché la prescrizione e la decadenza dal diritto di riscuotere. La Procura regionale eccepiva l’inammissibilità per precedente pronuncia, l’Avvocatura dello Stato chiedeva il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 2909 cod. civ., secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Il giudicato sostanziale si estende a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, e copre non solo il giudicato esplicito, ma anche il fondamento logico-giuridico della pronuncia.
Nel caso concreto, sia la questione della giurisdizione contabile sia i profili di merito erano stati affrontati in via definitiva con riferimento all’ingiunzione rivolta al ricorrente per il mancato versamento dei proventi del lotto. Il giudice contabile aveva già riconosciuto la propria competenza e respinto le censure di illegittimità formale dell’atto e di inesigibilità della pretesa. Pertanto ogni questione proposta nel nuovo giudizio risultava ormai preclusa.
La Corte qualifica gli atti oggi impugnati come conseguenziali all’ordinanza-ingiunzione eseguita dall’agente della riscossione. Da qui l’inammissibilità del ricorso in applicazione del principio del ne bis in idem, condividendo la prospettazione della Procura regionale. Richiama, sul punto, la sentenza n. 73/2022 della stessa Sezione, relativa all’efficacia diretta e riflessa del giudicato.
La Sezione aggiunge rilievi di merito, adesivi alle difese erariali. La cartella presupposta risultava ritualmente notificata a mezzo pec nel 2017 e non impugnata; l’intimazione del 2022 era quindi legittima. Quanto al difetto di motivazione, l’atto redatto sul modulo ministeriale è sufficientemente motivato con il mero richiamo alla cartella in precedenza notificata, trattandosi di atto a contenuto vincolato. La decadenza è eccezione generica e priva di riferimenti normativi; la prescrizione è infondata, avendo natura decennale e risultando interrotta da intimazioni, pignoramenti, iscrizione ipotecaria e preavviso di fermo amministrativo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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