Responsabilità dirigenziale per danno erariale indiretto da omessa vigilanza stradale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 178 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente dell’ufficio tecnico comunale risponde a titolo di colpa grave del danno erariale indiretto da giudicato quando, investito delle funzioni di responsabile del settore, omette di provvedere sulle istanze di sopralluogo e sulle diffide dei proprietari frontisti, non adottando le misure cautelative di cui dispone. La condotta omissiva è antigiuridica per violazione dell’art. 2 della legge 241/1990 e dei poteri-doveri dirigenziali dell’art. 104 TUEL, da cui scaturisce la soccombenza dell’ente nel giudizio civile risarcitorio. Il termine prescrizionale quinquennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna civile. In presenza di corresponsabilità di più dirigenti succedutisi, il danno ascrivibile al singolo è quantificato equitativamente in misura ridotta.

Il Fatto

Il Comune, con sentenza del Tribunale di Nola n. 670/2015 confermata dalla Corte di Appello di Napoli n. 4540/2019 e non gravata in Cassazione, è stato condannato al risarcimento del danno subito dalle proprietarie di immobili siti lungo una strada comunale dissestata, pregiudicati dal transito di veicoli pesanti durante i lavori per la tratta ferroviaria Salerno-Napoli, protrattisi dal 1995 al 2005. Il debito è stato riconosciuto fuori bilancio e liquidato con tre mandati di pagamento del 9/2/2022.

La Procura regionale ha citato in giudizio il dirigente che aveva retto l’ufficio tecnico dal 12/12/2001 al 27/2/2004, imputandogli di non aver dato seguito alle istanze di sopralluogo e alle diffide dei frontisti, e chiedendo la condanna al pagamento di euro 40.654,50. Il convenuto ha eccepito la prescrizione e, nel merito, il difetto del nesso causale.

La Motivazione della Corte

La Sezione accoglie la domanda per quanto di ragione. Riguardo all’eccezione di prescrizione, il Collegio rileva che nel danno indiretto da giudicato il termine quinquennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna civile, avvenuto il 3 marzo 2020 dopo la notifica del 3 febbraio 2020. L’eccezione è pertanto infondata.

Sul merito, la Corte ricostruisce la posizione del convenuto: dal 12/12/2001 egli aveva assunto la responsabilità dell’area lavori pubblici e viabilità e, dal 30/5/2002, le relative funzioni dirigenziali. In tale veste disponeva del potere-dovere di intervenire sulle istanze dei frontisti, adottando le opportune misure cautelative.

Il Collegio richiama l’art. 104 TUEL, che attribuisce al dirigente la potestà di adottare i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino, nonché i poteri di vigilanza edilizia. Al dirigente competono tutti i compiti non riservati agli organi di governo o al segretario. A tanto il convenuto non ha provveduto, con conseguente antigiuridicità della condotta omissiva per violazione dell’art. 2 della legge 241/1990.

Quanto all’elemento soggettivo, la Sezione ravvisa la colpa grave, valutata ex ante come sintomo di manifesta patologia disfunzionale rispetto alla condotta esigibile da un operatore pubblico professionalmente qualificato, richiamando Sez. Sardegna n. 214/2016. L’inazione nell’omettere ogni verifica e sopralluogo evidenzia notevole trascuratezza e disinteresse per la cura della strada e per i diritti dei frontisti.

La Corte rileva tuttavia che il fatto generatore del danno si è prodotto per dieci anni, con pregiudizi alla statica dell’edificio non insorti ex abrupto nel 2003, ma già dal primo anno dei lavori. Sussiste quindi una corresponsabilità del funzionario che reggeva l’ufficio nella fase iniziale e del successore, non verosimilmente ignaro della questione. Il danno ascrivibile al convenuto è pertanto quantificato equitativamente in euro 15.000,00, con interessi dalla pubblicazione e condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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