Rigetto della domanda di pensione privilegiata per liquidazione correttamente operata dall’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 73 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata ordinaria, il sindacato del giudice contabile sulla determinazione dell’INPS non si estende alla scelta dei criteri di calcolo, ma si limita a verificarne la correttezza formale e documentale. La domanda di annullamento del provvedimento di riconoscimento è infondata quando dagli atti del fascicolo amministrativo risulta che l’Istituto ha applicato i nuovi elementi retributivi trasmessi dall’amministrazione di appartenenza, ha recuperato la quota dell’equo indennizzo già percepita per la medesima infermità e ha riconosciuto gli interessi e la rivalutazione monetaria. La genericità delle doglianze, che non trovano riscontro nella documentazione versata in giudizio, non integra un vizio del provvedimento impugnato. La domanda è comunque ammissibile quando, pur poco chiara, consente di individuare il petitum e la causa petendi.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Sovrintendente della Polizia di Stato in congedo dal 1° agosto 2014, ha impugnato dinanzi alla Corte dei conti la determinazione con cui l’INPS, Direzione Provinciale di Lecce, gli ha riconosciuto la pensione privilegiata ordinaria per l’infermità dipendente da causa di servizio. Ha contestato la mancata corresponsione di importi economici, sia a titolo di rateo mensile sia di arretrati dal 2014, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti e l’accertamento del diritto al trattamento, con pagamento delle somme arretrate, interessi e rivalutazione.

L’INPS si è costituito chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità per genericità delle domande e, nel merito, il rigetto, eccependo in subordine la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio. Il giudice ha disposto il deposito del fascicolo amministrativo e successivi rinvii per consentire il contraddittorio sulle note difensive dell’Istituto.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità. La domanda, pur poco chiara e carente nella motivazione in diritto, consente di individuare il petitum e la causa petendi, essendo volta a contestare esclusivamente la misura della pensione privilegiata di 8^ categoria di Tab. A, riconosciuta con decorrenza dal 1° agosto 2019, cioè dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 10 luglio 2019.

Nel merito il ricorso è infondato. Dal fascicolo amministrativo depositato dall’INPS emerge che al ricorrente, all’esito del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, è stata concessa la pensione privilegiata di 8^ categoria con determina che ha sostituito il precedente provvedimento del 13 aprile 2017.

Il giudice ha verificato che l’Istituto, ai fini del calcolo, ha correttamente proceduto al recupero di una quota dell’equo indennizzo già percepito per la medesima infermità pensionata e ha contestualmente ricalcolato l’importo della pensione ordinaria a seguito dei nuovi calcoli trasmessi dalla Prefettura, riconoscendo gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Le note autorizzate depositate dall’INPS, unitamente a un prospetto analitico per ciascuna annualità, hanno evidenziato l’importo effettivamente pagato in più rispetto a quello dovuto per il periodo 1° agosto 2014 – 31 luglio 2019 e l’incremento della pensione dal 1° agosto 2019 per effetto del riconoscimento del trattamento privilegiato.

Alla luce di tale documentazione, le rimostranze del ricorrente circa l’asserita mancata liquidazione di alcun importo economico si rivelano prive di riscontro e non corroborate da argomentazioni giuridicamente rilevanti. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate equitativamente in favore dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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