Controllo finanziario sul bilancio degli enti del servizio sanitario regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci d’esercizio degli enti del servizio sanitario, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012, non si esaurisce nella segnalazione alla Regione delle sole gravi irregolarità contabili e finanziarie. In ossequio alla logica ausiliaria che connota il controllo, la Sezione estende il proprio adempimento alla segnalazione di criticità e anomalie che, pur non configurando gravi irregolarità, siano espressione di pratiche contabili suscettibili di ledere l’attendibilità dei bilanci degli enti sanitari e, in prospettiva, gli equilibri del sistema sanitario regionale. Il controllo mira a verificare la sostenibilità dell’indebitamento e l’assenza di irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione Friuli-Venezia Giulia ha esaminato la documentazione trasmessa dal collegio sindacale sul bilancio di esercizio 2021 di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico operante nella regione.
Nel corso dell’istruttoria la Sezione ha richiesto ulteriori chiarimenti per comprendere le dinamiche gestorie e approfondire i profili sui quali erano emerse possibili criticità. Il collegio sindacale e l’ente hanno dato riscontro alle richieste. L’esito del contraddittorio è maturato in videoconferenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005, che intesta alle Sezioni regionali di controllo il compito di segnalare alla Regione l’esistenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie alla cui rilevazione è preordinato il controllo. Tali irregolarità sono quelle idonee a mettere a rischio gli equilibri di bilancio e la realizzazione degli obiettivi regionali assegnati all’ente sanitario.
Su questa base normativa si innesta l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, che affida alla Sezione l’esame dei bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo in materia di indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari.
Il passaggio argomentativo centrale è però di ordine sistematico. La Sezione ritiene che, in ossequio alla logica ausiliaria di cui il controllo è espressione, l’adempimento non possa limitarsi alle sole gravi irregolarità. Esso si estende alla segnalazione di criticità e anomalie che, ancorché non qualificabili come gravi irregolarità contabili e finanziarie, siano espressione di risultanze e pratiche contabili lesive dell’attendibilità dei bilanci degli enti sanitari, con possibili ripercussioni sugli equilibri del sistema sanitario regionale.
Il parametro metodologico del controllo è costituito dalle linee guida unitarie definite dalla Corte, alle quali i collegi sindacali devono conformare le proprie relazioni. Nel caso concreto, dall’istruttoria svolta e dall’esito del contraddittorio non sono emersi elementi di criticità tali da poter pregiudicare la situazione di equilibrio economico-finanziario dell’ente.
La Sezione ha pertanto approvato la relazione conclusiva del controllo relativo all’esercizio 2021, ordinando la trasmissione della deliberazione e della relazione all’ente e alla competente direzione regionale, nonché la pubblicazione sui siti istituzionali della Corte.
Nota della Redazione
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