Capacità assunzionali dei comuni e vincoli cogenti del d.m. 17 marzo 2020 (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 178 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
I vincoli e gli obblighi imposti dall’art. 33, comma 2, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal relativo decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020 hanno carattere immediatamente cogente. Essi devono essere osservati puntualmente in tutti gli esercizi in cui il comune procede ad assunzioni a tempo indeterminato, e non solo in un’ottica meramente programmatica. Il rispetto del rapporto tra spesa complessiva di personale ed entrate correnti costituisce condizione di legittimità della singola assunzione, già nell’esercizio in cui essa avviene. Non è sufficiente prospettare l’assunzione come misura di efficientamento gestionale potenzialmente idonea a incrementare le entrate e a ricondurre progressivamente il rapporto entro il valore-soglia. Il piano letterale della disciplina non ammette deroghe in fase applicativa che non trovino riscontro in espresse previsioni normative.

Il Fatto

Il Sindaco di un comune ligure ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo in materia di personale. L’ente gestisce in autonomia, in forza di apposita convenzione con la Soprintendenza territorialmente competente, un servizio a domanda individuale la cui complessa gestione richiede l’impiego di più addetti. Risulta vacante la figura di Direttore Scientifico, prevista come obbligatoria dalla convenzione, mentre la posizione di responsabile amministrativo del servizio, dopo il trasferimento ad altra amministrazione del funzionario titolare, è stata ricoperta da dipendenti privi della professionalità adeguata.

Il comune ha precisato che la spesa complessiva di personale rispetta il vincolo di contenimento di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma non il parametro del d.m. 17 marzo 2020, a causa del drastico calo delle entrate del servizio nel periodo covid e post covid. Ha quindi domandato se, nonostante il mancato rispetto del parametro, possa assumere tramite concorso un dipendente con le contestuali caratteristiche di Direttore Scientifico e responsabile del servizio, per adempiere all’obbligo convenzionale, migliorare la gestione e favorire il progressivo rientro nel parametro.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto dichiarato il parere ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, essendo sottoscritto dall’organo legittimato e trasmesso tramite il Consiglio delle autonomie locali, nel rispetto dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché la questione afferisce all’applicazione di disposizioni di coordinamento della finanza pubblica in materia di vincoli finanziari per la spesa di personale degli enti territoriali, riconducibile alla nozione di contabilità pubblica. I requisiti di generalità e astrattezza del quesito escludono interferenze nella concreta attività gestionale dell’ente.

Nel merito, la Corte ha riservato risposta negativa al quesito. La disciplina vigente in tema di assunzioni a tempo indeterminato dei comuni ha superato il preesistente regime fondato sul c.d. turn over, introducendo un sistema basato sul principio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale. Il parametro è il rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale rilevata nell’ultimo rendiconto approvato, al lordo degli oneri riflessi, e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.

La normativa individua un primo valore-soglia, detto di massima spesa del personale (art. 4, comma primo, del d.m. 17 marzo 2020), e un valore-soglia superiore, detto di rientro della maggiore spesa del personale (art. 6, comma primo). A seconda della collocazione dell’ente rispetto a tali soglie, il sistema prevede distinte regole limitative delle facoltà assunzionali, formulate mediante vincoli e obiettivi riferiti al medesimo rapporto, di cui ciascun ente deve garantire il rispetto già nell’esercizio in cui intende assumere. Per legittimare l’assunzione non basta prospettarla, in termini meramente probabilistici, come misura di efficientamento idonea a incrementare le entrate e a ricondurre progressivamente il rapporto entro la soglia.

La Sezione ha precisato che la conclusione è formulata in termini generali, non essendo stata specificata la condizione in cui il comune si colloca rispetto ai valori-soglia. Se dal tenore della richiesta si può verosimilmente escludere che l’ente si collochi al di sotto del valore-soglia dell’art. 4, comma primo, rimane indefinito se il suo caso rientri nei commi primo e secondo ovvero nel comma terzo dell’art. 6 del d.m. 17 marzo 2020. Le circostanze evidenziate dall’istante — l’obbligo convenzionale con altra amministrazione, l’esigenza di sostituire il responsabile amministrativo, il risparmio di spesa da un’unica assunzione, l’ipotetico beneficio di bilancio — non costituiscono valido motivo di deroga. Il tenore letterale delle disposizioni non ammette eccezioni in fase applicativa prive di riscontro in espresse previsioni normative, come quella dell’art. 57, comma 3-septies, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126. Diversamente si creerebbe un conflitto con lo spirito delle disposizioni, che affiancano a un regime flessibile un rigoroso vincolo tra spesa per il personale ed entrate correnti, secondo l’indirizzo della Sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 12/2022/PAR.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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