Riliquidazione pensione Polizia penitenziaria con aliquota 2,44% dal 2022 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 100 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturati, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. La disposizione opera come retroattività temperata: la rivalutazione della quota retributiva spiega effetti solo sui ratei pensionistici liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ne consegue il diritto del titolare alla riliquidazione del trattamento, con decorrenza dai ratei maturati da tale data, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria con la qualifica di Assistente Capo dal 2 maggio 1984 e cessato dal servizio il 31 gennaio 2006, è titolare di pensione privilegiata ordinaria liquidata con il sistema misto, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore a diciotto anni. Il trattamento è stato concesso con decreto ministeriale del 31 agosto 2009 e poi riliquidato per aggravamento nel 2019; è erogato dall’INPS quale ordinatore secondario di spesa.

Il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, deducendo che l’INPS aveva applicato il coefficiente del 2,33% previsto per il personale civile dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973. Dopo due diffide stragiudiziali senza riscontro, ha adito la Corte dei conti. L’INPS ha eccepito il difetto di contraddittorio verso l’amministrazione datoriale e la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il giudice ha verificato la ritualità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia, disposta con ordinanza ex art. 160-bis c.g.c., dichiarando la contumacia dell’amministrazione resistente ai sensi dell’art. 93 c.g.c.

L’eccezione di prescrizione è stata respinta. La norma invocata limita la riliquidazione, per i trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore, ai ratei pagati dal 1° gennaio 2022; poiché l’istante ha presentato diffida via PEC l’11 gennaio 2024, nessuna prescrizione quinquennale si è maturata.

Nel merito la Corte richiama il testo dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, che estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile il trattamento pensionistico già riservato al personale militare, in ragione della specificità riconosciuta dall’art. 19 della legge n. 183/2010. La disposizione recepisce l’interpretazione delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM.

La giurisprudenza contabile d’appello ha elaborato la tesi della retroattività temperata: la rivalutazione della quota retributiva con il nuovo coefficiente del 2,44% opera solo sui ratei liquidati dal 1° gennaio 2022. Tale lettura è ormai diritto vivente e sul punto le parti concordano.

Nel caso concreto il ricorrente, con anzianità al 31 dicembre 1995 pari a quattordici anni, ha diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata con il coefficiente del 2,44% annuo. Il Ministero della giustizia è condannato a emettere il decreto di riliquidazione; l’INPS a corrispondere il trattamento così rideterminato e gli arretrati dal 1° gennaio 2022, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono compensate, non avendo l’Istituto potuto provvedere autonomamente e avendo il ricorrente presentato domanda solo all’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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