Nullità della vendita non esclude il danno erariale da ripetizione del versato (Cass. civ. Sez. III n. 5204 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, il diritto del condannato di ripetere le somme versate in esecuzione della sentenza contabile non consegue automaticamente al venir meno del titolo del pagamento. La responsabilità contabile conserva una natura risarcitoria di fondo ed è ancorata al danno effettivamente subito dall’ente. Il giudice deve pertanto valutare in concreto se, per effetto del sopravvenuto ripristino del patrimonio pubblico, il pregiudizio sia stato integralmente azzerato, anche mediante la compensatio lucri cum damno. La sola declaratoria di nullità dell’atto di vendita non dimostra, di per sé, il venire meno del pregiudizio economico sopportato dall’amministrazione.
Il Fatto
Il Comune aveva acquistato un’area al prezzo di gran lunga superiore a quello al quale, pochi giorni dopo, l’aveva ceduta a una società. I consiglieri comunali che avevano approvato le due delibere furono dapprima sottoposti a procedimento penale, conclusosi con estinzione per sopravvenuta abrogazione della fattispecie, e poi chiamati a rispondere del danno davanti alla Corte dei conti. Il giudice contabile li condannò al pagamento in favore dell’erario, salvo tener conto, in sede di esecuzione, di quanto recuperato dall’amministrazione in esito al giudizio civile. In esecuzione della condanna, il contribuente versò la propria quota.
Anni dopo, il Comune ottenne la declaratoria di nullità dell’atto di vendita, ma non il risarcimento del danno patrimoniale richiesto nel giudizio civile. Il consigliere, ritenendosi legittimato dal venir meno del titolo, agì in via monitoria per la restituzione del versato. Il Tribunale di Teramo rese il decreto ingiuntivo; il Comune si oppose e l’opposizione fu accolta. La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma, accolse la domanda di ripetizione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione di diritto consiste nello stabilire se, ai fini del riconoscimento della pretesa creditoria del contribuente, sia sufficiente la declaratoria di nullità dell’atto di vendita, con il conseguente ritorno dell’area nella disponibilità giuridica del Comune, oppure occorra verificare l’effettivo ripristino del patrimonio pubblico.
La Corte muove dalla giurisprudenza costituzionale richiamata, che ha ribadito il carattere composito della responsabilità amministrativa per danno erariale, in ragione del concorso delle funzioni di prevenzione, risarcitoria e sanzionatoria. La responsabilità contabile non smarrisce però la sua natura risarcitoria di fondo, essendo ancorata al danno subito: in assenza del danno e oltre il danno non può esservi responsabilità.
Su questa base, il Collegio richiama i criteri consolidati in tema di interpretazione della sentenza. Mancando una disposizione positiva, per il dispositivo valgono le regole dettate per l’interpretazione della legge dall’art. 12 preleggi, mentre per la parte costituente documento rilevano i canoni della logica formale. Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che, nell’azione di responsabilità per danno erariale, il pregiudizio si realizza nell’indebito esborso di denaro pubblico, nella mancata percezione di somme spettanti all’amministrazione o nella compromissione di interessi pubblici connessi all’equilibrio economico e finanziario dello Stato.
La clausola contenuta nel dispositivo contabile, che faceva salvo il computo di quanto recuperato dall’amministrazione ad esito del giudizio civile, va letta secondo il suo tenore letterale: essa riguarda quanto patrimonialmente recuperato. Nella specie, il pregiudizio accertato dal giudice contabile si era concretizzato nella mancata percezione di somme spettanti al Comune, a causa della vendita a prezzo vile di un bene. La declaratoria di nullità della vendita, di per sé sola, può non essere stata idonea ad azzerare il danno e a porre nel nulla il giudicato contabile.
La corte territoriale ha errato nel ritenere azzerato il pregiudizio per il solo fatto del venir meno del titolo fondante il pagamento ricevuto, senza valutare l’effettività del ripristino attuale del patrimonio comunale. Il ricorso è quindi accolto nei sensi di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio, in diversa composizione, dovrà accertare quanto il Comune abbia percepito, in termini di valori contabili e reali, per effetto della declaratoria di nullità, stabilendo se il recupero sia stato totale ed effettivo, anche mediante la compensatio lucri cum damno.
Nota della Redazione
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