Estratto di ruolo non impugnabile e interesse ad agire nei processi pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 5203 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo è un mero atto interno dell’Amministrazione finanziaria, destinato a fornire informazioni sintetiche e riassuntive sull’esistenza, la consistenza, la natura e lo stato dei debiti tributari del contribuente, e non è pertanto atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 d. Lgs. n. 546/1992. L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.L. n. 146/2021 come convertito dalla legge n. 215/2021, stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi tassativamente previsti, nei quali il debitore dimostri il pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo. Tale disposizione, selezionando gli specifici casi in cui l’invalida notificazione genera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica che può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione, e si applica quindi anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse deve essere dimostrato nelle fasi di merito o, nel grado di legittimità, mediante deposito documentale.

Il Fatto

Il liquidatore sociale di una società in liquidazione, dichiarata fallita, proponeva ricorso in primo grado per l’annullamento degli atti della riscossione riferiti alla società, deducendo l’omessa notifica di tutti gli atti richiamati e affermando di aver conosciuto l’esistenza delle posizioni debitorie solo dopo aver richiesto un estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La CTP rigettava il ricorso. Il contribuente appellava e la CTR accoglieva l’impugnazione solo quanto alla legittimazione ad agire, rigettandola nel resto. Avverso tale sentenza il liquidatore ricorreva in Cassazione con due motivi, illustrati da memorie, ai quali resisteva il concessionario con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara entrambi i motivi inammissibili. La CTR aveva accertato che l’atto impugnato non era altro che un prospetto contenente l’elencazione delle posizioni esistenti a carico del contribuente. La domanda risultava quindi proposta avverso un atto non impugnabile ai sensi dell’art. 19 d. Lgs. n. 546/1992.

La Corte ribadisce che l’estratto di ruolo è un mero atto interno dell’Amministrazione finanziaria: i vizi che lo concernono possono essere fatti valere soltanto con l’impugnazione di un atto impositivo in senso proprio, ossia della cartella di pagamento in cui è trasfuso. Non regge la tesi, pure sostenuta in memoria, secondo cui l’impugnazione sarebbe stata diretta contro le cartelle di pagamento, perché la sentenza impugnata aveva inequivocamente ricondotto la doglianza all’omessa notifica degli atti conosciuti solo tramite l’estratto di ruolo.

Il percorso argomentativo si fonda sull’adesione a Sezioni Unite n. 26283 del 2022. Il d.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, novellando l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 con l’inserimento del comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che l’estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che il ruolo e la cartella di pagamento asseritamente notificati in modo invalido sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che la norma trova applicazione anche nei processi pendenti, perché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Ne derivano la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale riferite agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, e l’ammissibilità dell’impugnativa immediata del ruolo solo nelle condizioni normativamente disciplinate.

Poiché l’interesse ad agire ha natura dinamica, esso deve essere dimostrato dal contribuente: nelle fasi di merito mediante tempestiva rimessione in termini, nel giudizio di legittimità con deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ.. Nella specie il contribuente non ha provato nei gradi di merito, né in sede di legittimità, la sussistenza di tale interesse. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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