Certificazione positiva dell’ipotesi di contratto collettivo dell’Area PCM (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 30 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di controllo, esercita la certificazione dell’attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la verifica della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Tale funzione, attribuita dall’art. 3, comma 7, del dPCM n. 226/2010 in attuazione dell’art. 74, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009, richiede che le clausole contrattuali, anche quando prive di specifica stima nella relazione tecnica, trovino copertura nell’ambito delle risorse finanziarie già destinate a tali finalità dai precedenti contratti. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile, ai sensi dell’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007.

Il Fatto

In data 2 dicembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigenziale dell’Area della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferita al triennio 2019-2021, riguardante 267 unità tra dirigenti di I e II fascia. L’accordo, pervenuto alla Corte dei conti il 6 febbraio 2026, è stato accompagnato dal parere favorevole del Governo, condizionato alle rettifiche richieste dal MEF sulla relazione tecnica, poi recepite nell’ultima versione inviata alla Corte l’11 febbraio successivo. Il contratto conclude la tornata contrattuale 2019-2021 delle aree dirigenziali ed è stato concepito come un “contratto ponte” in vista di una possibile revisione ordinamentale futura.

Le risorse stanziate per il rinnovo contrattuale dell’Area PCM ammontano a 2,16 milioni di euro a regime, corrispondenti al 3,78 per cento del monte salari 2018, destinate all’incremento della retribuzione tabellare, all’incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato e alla copertura degli oneri derivanti dalle modifiche relative al trattamento economico in caso di malattia.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite hanno preliminarmente verificato la regolarità del procedimento di contrattazione, riscontrando la conformità dell’ipotesi agli atti propedeutici, all’atto di indirizzo del Ministro per la Pubblica amministrazione e ai vincoli normativi in materia di relazioni sindacali e materie escluse dalla contrattazione collettiva. Sotto il profilo contenutistico, la Corte ha esaminato le principali innovazioni introdotte dall’accordo, soffermandosi sulle clausole che hanno richiesto chiarimenti interpretativi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica in seguito alle osservazioni del MEF.

Con riferimento all’art. 8, comma 1, lettera e), in materia di contrattazione integrativa, la disposizione che consente l’integrazione della retribuzione di risultato per i dirigenti in attesa di incarico è stata ritenuta asseverabile in quanto rispetta il principio di causalità tra prestazione svolta e riconoscimento economico, subordinando l’erogazione alla preventiva individuazione di obiettivi puntuali, certi e verificabili, rendicontati nell’ambito del ciclo della performance. Quanto all’art. 11, comma 7, che prevede la permanenza del dirigente nell’incarico nelle more delle procedure di interpello in caso di riorganizzazione, la Corte ha condiviso la lettura del DFP secondo cui la norma non incide sui profili riservati alla legge dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, operando esclusivamente sul contratto individuale e non sull’incarico dirigenziale, la cui cessazione anticipata è effetto diretto della riorganizzazione.

In materia di copertura assicurativa integrativa per i dirigenti, l’art. 26 dell’ipotesi non è stato assistito da specifica stima nella relazione tecnica. La Corte ha ritenuto plausibile che la norma sia attuata nell’ambito delle risorse già destinate a tale finalità dai precedenti contratti, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui, in assenza di stima, gli organi di controllo sono tenuti ad accertare che il costo non ecceda le risorse già stanziate, e ha escluso dalla copertura la responsabilità amministrativo-contabile, in coerenza con il divieto di cui all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007.

Sotto il profilo della compatibilità finanziaria, il Nucleo tecnico “Costo del lavoro” ha verificato la correttezza delle quantificazioni delle unità di personale e della retribuzione media desunte dal conto annuale 2018, accertando la piena corrispondenza tra risorse occorrenti e oneri derivanti dall’accordo per ciascun anno del triennio. La verifica di compatibilità economica ha confermato la coerenza della spesa complessiva per le retribuzioni con il trend delle principali grandezze economiche di riferimento, in particolare con la crescita del PIL nominale, tale da sostenere la dinamica dei redditi senza pregiudicare la variazione del potere d’acquisto.

Alla luce delle verifiche compiute e dei chiarimenti forniti in sede di incontro con gli esperti, constatata la compatibilità economica e finanziaria evidenziata nelle relazioni di accompagnamento, la Corte ha certificato positivamente l’ipotesi di contratto, con le raccomandazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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