Rinuncia agli atti e accettazione della controparte estinguono il giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 286 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile pensionistico la rinuncia agli atti del giudizio, seguita dall’accettazione della controparte, determina l’estinzione del processo. Il giudice non può procedere ad alcuna ulteriore statuizione sul merito della pretesa, né sulla legittimità costituzionale delle disposizioni applicabili, restando assorbito ogni profilo dedotto in via principale e subordinata. Ai sensi dell’art. 110 c.g.c. consegue il non luogo a pronuncia sulle spese, salvo che le parti non ne abbiano richiesto la regolazione.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di trattamenti pensionistici, agivano nei confronti dell’INPS per l’accertamento del diritto alla integrale rivalutazione del trattamento, con decorrenze differenziate per gli anni 2023 e 2024, e per la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle differenze maturate e maturande, maggiorate di interessi e rivalutazione.
In via subordinata deducevano la illegittimità costituzionale delle disposizioni di bilancio che avevano inciso sulla perequazione dei trattamenti pensionistici, segnalando il contrasto con plurimi parametri costituzionali e con la normativa convenzionale. Successivamente alla fissazione dell’udienza, la difesa dei ricorrenti dichiarava di voler rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo l’estinzione del processo senza alcuna statuizione sulle spese, sul rilievo che la Corte costituzionale aveva già dichiarato non fondate le medesime questioni in altri giudizi pendenti presso altre Sezioni regionali della Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia agli atti depositata in Segreteria e della accettazione espressa dalla controparte in udienza. I due atti convergono e rendono non controversa la sorte del processo.
La Corte osserva che l’intervenuta rinuncia e la relativa accettazione precludono ogni ulteriore statuizione del giudicante. La formula utilizzata è netta: ogni ulteriore pronuncia da parte del Giudicante è, pertanto, preclusa.
Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio e, ai sensi dell’art. 110 c.g.c., il non luogo a pronuncia sulle spese. La soluzione processuale assorbe integralmente sia la domanda principale di perequazione integrale sia la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata, sicché il giudice non affronta né il merito della pretesa né la rilevanza della questione.
Il dispositivo chiude dichiarando l’estinzione del giudizio e nulla per le spese, in coerenza con la richiesta formulata dalla parte e non contestata dalla controparte.
Nota della Redazione
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