Danno erariale da stima immobiliare: rileva solo la trattativa privata (Corte dei Conti Sez. II App. n. 277 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno erariale da sottostima di immobili comunali sussiste solo quando la vendita avvenga a trattativa privata, ove il prezzo è fissato a monte dal venditore sulla base della stima del funzionario. Nella procedura di asta o gara pubblica, invece, il prezzo di vendita è determinato dal mercato e la stima rappresenta solo la soglia minima posta a base di gara, non condizionante e non decisiva, con esclusione del danno. Il danno da lesione del rapporto sinallagmatico, riconducibile al più ampio genus del danno da disservizio, non richiede la prova dell’inadeguato svolgimento del rapporto lavorativo, ma solo il compimento, in attività di servizio, di attività illecite estranee ai doveri; esso è liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c. ed è parametrato alla retribuzione effettivamente percepita al netto delle trattenute. In presenza di condotte dolose, il doloso occultamento del danno è in re ipsa e il termine prescrizionale decorre dal momento della conoscenza effettiva del danno.
Il Fatto
Un funzionario di un Comune, addetto all’Ufficio amministrazione patrimonio e demanio, è stato citato in giudizio dalla Procura regionale per avere svolto, negli anni dal 2014 al 2019, attività libero professionale non autorizzata, interessandosi presso gli uffici comunali per il buon esito di pratiche avviate da professionisti privati, dietro pagamento di denaro o altre utilità, e per avere attribuito agli immobili comunali valori non corrispondenti a quelli di mercato.
La Procura ha contestato tre voci di danno: il danno da lesione del rapporto sinallagmatico, il danno da attività esterne incompatibili e il danno da sottostima del patrimonio immobiliare. Il primo giudice ha accolto integralmente la domanda. Il funzionario ha proposto appello, censurando anche la quantificazione del danno da sinallagma e la sussistenza del danno da sottostima.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. In presenza di condotte penalmente rilevanti, il doloso occultamento del danno è ritenuto in re ipsa, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dal momento in cui si realizza la conoscenza effettiva degli elementi minimi della notizia di danno. Rispetto alla data dell’ordinanza cautelare, la notifica dell’invito a dedurre è tempestiva.
Quanto al danno da lesione del sinallagma, la Corte conferma che esso rientra nel danno da disservizio e che non occorre provare l’inadeguato svolgimento del rapporto, ma solo il compimento, in attività di servizio, di attività illecite estranee ai doveri. Accoglie però la censura sul quantum: poiché il requirente ha agganciato la quantificazione alla retribuzione netta, la Corte ridetermina il danno nel 50% della retribuzione netta percepita nel periodo, pari a euro 60.000.
La Corte conferma il danno da attività esterne incompatibili, desunto dalla relazione della Guardia di Finanza e dall’ordinanza applicativa della misura cautelare, rilevando che la circostanza della fatturazione da parte di altro professionista non impedisce di ritenere provato il danno.
Sul danno da sottostima, la Corte distingue nettamente in base alla procedura di alienazione. Nella asta pubblica il prezzo di vendita non è quello della stima originaria ma quello stabilito dal mercato: la stima è solo una soglia minima destinata a essere metabolizzata dalle dinamiche concorrenziali. Per tale ragione esclude il danno per la vendita dei due beni aggiudicati mediante gara. Nella trattativa privata, invece, il prezzo è fissato a monte dal venditore sulla base della propria valutazione, sicché l’errore di stima assume piena valenza causale: è il caso della terrazza, per cui il danno resta confermato in euro 6.563,38.
La Sezione esclude infine il concorso causale di altri soggetti e l’applicazione del potere riduttivo, in presenza di condotte dolose. Accoglie parzialmente l’appello e condanna l’appellante al pagamento di euro 105.013,38, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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