Ottemperanza al giudicato e spese del difensore distrattario (TAR Puglia n. 1636 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore antistatario, in favore del quale il giudice abbia liquidato con distrazione le spese del giudizio di ottemperanza, è legittimato a proporre autonoma azione esecutiva per la relativa ottemperanza, essendo titolare di un credito proprio distinto da quello della parte assistita. In tale giudizio l’amministrazione debitrice non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato che abbia riconosciuto le spese al difensore distrattario. L’ammissibilità del ricorso presuppone il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996 e l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo, con onere di attestazione ex art. 114, secondo comma, cod. proc. amm.. Restano invece subordinati, rispettivamente, al passaggio in giudicato della sentenza di ottemperanza e alla persistente inerzia dell’amministrazione la richiesta di rimborso del contributo unificato e l’istanza di nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Il difensore, nominato distrattario delle spese in un precedente giudizio di ottemperanza, ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva liquidato in suo favore le spese di quel giudizio, pari a Euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Il titolo era già stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione resistente.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio. Il collegio, con precedente ordinanza, ha prospettato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità per mancata produzione dell’attestazione di passaggio in giudicato del titolo. Il ricorrente ha poi depositato il certificato richiesto, e la causa è stata trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione della legittimazione del difensore distrattario. Il ricorrente agisce per un credito proprio, liquidato con distrazione in suo favore, e non per quello della parte assistita: ciò fonda la sua autonoma legittimazione a promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

Superato il profilo soggettivo, il collegio verifica la regolarità in rito. Il ricorso risulta notificato e depositato nel rispetto del dimezzamento dei termini di cui all’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e del disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm.. Il titolo esecutivo, notificato all’amministrazione, ha acquistato autorità di giudicato, con conseguente maturazione del termine dilatorio previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, che impedisce l’inizio dell’azione esecutiva prima dell’infruttuosa scadenza di centoventi giorni dalla notifica del titolo alla pubblica amministrazione.

Nel merito, il collegio accerta la persistente inottemperanza dell’amministrazione al giudicato nella parte in cui erano state liquidate le spese in favore del difensore distrattario. Il ricorso è pertanto accolto e viene impartito all’amministrazione l’ordine di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione.

Il Tribunale disattende invece, allo stato, la domanda di rimborso del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale rimborso è dovuto solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di ottemperanza, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002. Parimenti respinta è l’istanza di nomina del commissario ad acta, non essendo emersi elementi che inducano a ritenere l’amministrazione ulteriormente inerte. Le spese del giudizio, liquidate in Euro 800,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *