Aspettativa sindacale non retribuita non utile ai fini della progressione di carriera (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 148 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di aspettativa e di semi-aspettativa sindacale non retribuita non è utile ai fini della progressione di carriera del pubblico dipendente. L’istituto dell’aspettativa si distingue nettamente da quello del distacco sindacale: solo il secondo è espressamente equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato, ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.Q. 04.12.2017, mentre l’aspettativa non retribuita, disciplinata dall’art. 31 della legge n. 300/1970 e dall’art. 15 del medesimo C.C.N.Q., si traduce in una sospensione della prestazione lavorativa. Ne consegue che il provvedimento di ricostruzione di carriera che computi tali periodi è illegittimo per violazione degli artt. 30 del d.lgs. n. 276/2003 e 31 della legge n. 300/1970, salvo che una specifica norma ne preveda l’utilità.
Il Fatto
Il dirigente di un istituto di istruzione superiore ha adottato il decreto n. 20 del 27.03.2025, con cui ha disposto la ricostruzione di carriera di un docente, riconoscendo come utili, ai fini della progressione, i periodi di semi-aspettativa sindacale non retribuita fruiti dall’interessato in determinati anni scolastici. Il provvedimento è stato trasmesso al controllo successivo di legittimità della Corte dei conti.
La questione nasce dal contrasto tra la Ragioneria Territoriale dello Stato e l’amministrazione scolastica. La Ragioneria, con un’osservazione impeditiva, aveva già rilevato che i giorni non lavorati durante l’aspettativa sindacale non sono utili ai fini della progressione di carriera. Il dirigente, dopo aver inizialmente annullato un precedente decreto per conformarsi, ha poi riadottato il computo originario, chiedendo di dare comunque seguito al provvedimento sotto la propria responsabilità, con richiesta di visto forzato.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del controllo successivo di legittimità di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, che richiede la tempestiva formulazione di osservazioni impeditive e l’esplicita determinazione dirigenziale di dare seguito al provvedimento. La Corte ha precisato che il contrasto tra amministrazioni è risalente e non può essere valutato guardando al solo ultimo provvedimento, applicando i criteri di interpretazione degli atti amministrativi mutuati dal codice civile, in particolare il comportamento complessivo delle parti.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la distinzione tra distacco e aspettativa sindacale. Il distacco, disciplinato dall’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, comporta una mera modificazione del soggetto beneficiario della prestazione, restando in capo al datore di lavoro gli obblighi retributivi e contributivi; l’art. 7 del C.C.N.Q. 04.12.2017 ne prevede la piena equiparazione al servizio prestato. L’aspettativa, invece, è un’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, con carenza della prestazione, come si desume dall’art. 31 della legge n. 300/1970.
L’art. 15 del C.C.N.Q. 04.12.2017 conferma tale distinzione, limitandosi a prevedere la fruizione dell’aspettativa non retribuita senza equipararla al servizio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, in particolare la decisione dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato n. 1051/2023, che ha ritenuto legittimamente non computabile ai fini dell’anzianità di ruolo il periodo di aspettativa sindacale, oltre a Cass. n. 5661/1999 e Cons. Stato n. 4252/2019.
Pertanto, il provvedimento sottoposto a controllo ha riconosciuto l’utilità dell’aspettativa in assenza di una specifica norma che lo consentisse, computando periodi di sospensione dell’attività lavorativa. La Sezione ha concluso per l’illegittimità del decreto ai sensi dell’art. 21-octies comma 1 della legge n. 241/1990 e ha ricusato il visto e la conseguente registrazione, auspicando un intervento normativo di contemperamento tra esigenze finanziarie e tutela della libertà sindacale.
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Nota della Redazione
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