Danno erariale da corruzione: transazione e mancanza di danno residuo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 38 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale derivante da episodi corruttivi, la condanna dei presunti responsabili presuppone la prova, secondo il criterio del più probabile che non, dell’attuale persistenza del danno in capo all’ente pubblico. Ove l’amministrazione abbia già ottenuto, mediante transazione con la società aggiudicataria e versamenti dei coobbligati, il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali riferibili a tutti i fatti del procedimento penale, difetta il requisito del danno residuo e la pretesa erariale va respinta. Il patteggiamento, dopo la Riforma Cartabia, non ha efficacia di giudicato né valore probatorio automatico nel processo contabile, ma resta valutabile come elemento indiziario, che richiede però riscontri ulteriori e specifici sulla condotta e sul nesso causale.
Il Fatto
La vicenda origina da un episodio corruttivo legato alla gara del 2009 per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Monza, aggiudicata a una società di servizi ambientali. La Procura regionale ha convenuto in giudizio, innanzi alla Corte dei conti, diversi soggetti a vario titolo coinvolti, contestando un danno erariale articolato in quattro voci: danno da tangente, da disservizio, da interruzione del nesso sinallagmatico e all’immagine.
Con sentenza n. 160/2021, la Sezione regionale per la Lombardia ha rigettato la domanda sul danno da tangente e da disservizio, accogliendo parzialmente quelle su nesso sinallagmatico e immagine. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello alcuni dei convenuti e la stessa Procura regionale, con appelli incidentali e tardivi. Il giudizio è giunto alla Sezione Terza Centrale d’Appello.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente, il Collegio ha dichiarato inammissibile l’appello di una delle parti, in quanto sottoscritto esclusivamente da difensore privo dello ius postulandi dinanzi alle giurisdizioni superiori. La citazione è stata ritenuta inesistente e non semplicemente nulla, con conseguente mancata instaurazione del contraddittorio.
Nel merito, la Corte ha affrontato il regime probatorio del processo amministrativo-contabile. Richiamando le Sezioni riunite (sentenza n. 28/QM/2015), ha ribadito che la responsabilità erariale ha funzione risarcitorio-recuperatoria e che il relativo accertamento segue il criterio del più probabile che non, distinto dal canone penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Sono quindi utilizzabili, come elementi di convincimento, anche le prove raccolte in altri plessi giurisdizionali, comprese le sentenze di patteggiamento.
Sul punto, la Sezione ha dato continuità all’orientamento secondo cui, dopo la Riforma Cartabia e il novellato art. 445, comma 1, cod. proc. pen., la pronuncia di applicazione della pena su richiesta non ha efficacia di giudicato né può essere utilizzata ex se nel giudizio contabile. Resta però apprezzabile come elemento indiziario, non configurabile come prova automatica della responsabilità erariale.
Applicando tali principi, la Corte ha esaminato le posizioni dei singoli appellanti, rilevando la genericità delle condotte contestate e la carenza di riscontri univoci sulla percezione delle tangenti e sul nesso causale. Il voto espresso in un organo collegiale a funzioni consultive non è stato ritenuto idoneo, di per sé, a dimostrare l’incidenza determinante sull’aggiudicazione.
Dirimente, per tutti gli appellanti, è risultata la mancata prova del danno residuo. La Corte ha accertato che il Comune di Monza aveva già ricevuto, attraverso la transazione del 2015 e i versamenti di alcuni convenuti, il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali riferibili a tutti i fatti del procedimento penale. Non essendo comprovata la persistenza di un danno attuale, gli appelli dei convenuti sono stati accolti e quelli della Procura rigettati, con assorbimento delle ulteriori questioni.
Nota della Redazione
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