Discarico del conto del cassiere e verifica di rispondenza non più imposta (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 48 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del cassiere di un’azienda sanitaria può essere discaricato senza una specifica e analitica revisione quando la sua idoneità a rappresentare i risultati della gestione contabile sia già stata riscontrata in relazione alle indicazioni formulate dalla Corte con pregresse pronunce. La verifica di rispondenza non costituisce un adempimento indefettibile del giudizio di conto: essa viene meno quando il decreto presidenziale che ne prevedeva l’esecuzione non la imponga più e l’attività istruttoria debba essere destinata ad altre figure di agenti contabili, in ragione dell’esiguità delle risorse disponibili. Non sussistono ragioni ostative al discarico quando la conformità già accertata possa ragionevolmente ritenersi estesa al conto esaminato.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso dal cassiere di un’azienda sanitaria dell’Alto Adige per l’esercizio finanziario 2014. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio mediante apposita relazione, proponendo il discarico del contabile.
Nella relazione si dà atto che, in ordine alla corretta predisposizione e presentazione dei conti dei cassieri ed economi dei diversi comprensori sanitari, la Corte aveva già formulato, con pregresse pronunce, una serie di indicazioni. Per i conti depositati in esito a tali pronunce la revisione aveva costantemente confermato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti discarichi.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio attiene alla necessità o meno di procedere a una specifica revisione del conto prima di pronunciarne il discarico. Il giudice designato ha rilevato che la verifica di rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025 e che, in ragione dell’esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, la prosecuzione di una verifica analitica contrasta con l’ottimale utilizzo delle esigue risorse disponibili.
Muovendo da tale premessa, il relatore ha ritenuto che non emergono ragioni plausibili per escludere che la rispondenza già accertata in relazione alle pregresse indicazioni connoti anche il conto in esame. Ne deriva che non appare necessario sottoporlo a specifica revisione al fine di pronunciare il discarico.
Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni orali, ha formulato conclusioni conformi alla relazione del giudice relatore. Il Collegio ha aderito alla prospettazione del giudice designato, giudicandola condivisibile.
Il principio applicato dalla Corte muove dalla regola per cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, secondo l’art. 140, comma 2, c.g.c. Su tale base il Collegio ha ritenuto che non sussistano condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto reso dal cassiere dell’azienda sanitaria per l’esercizio 2014. Non è luogo a pronuncia sulle spese. La conseguenza processuale è la pronuncia di discarico dell’agente contabile, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
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Nota della Redazione
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